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Circ. Min. Economia e Fin. 15/05/2024, n. 25

Enti e organismi pubblici - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Ricognizione degli adempimenti normativi e istruzioni.
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Premessa

In via preliminare, occorre evidenziare che, nell’ambito della seconda fase della procedura d’infrazione UE n. 2014/2143, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, a seguito della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea-CGUE, in data 28 genn

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A) Quadro normativo e documenti di prassi

§ A.1. In primo luogo, occorre ricordare il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, emanato al fine di dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Detto decreto è stato, poi, modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.”

Circa i termini temporali, l’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo (1), fissa, in via generale, in trenta giorni il periodo - decorrente dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente - entro cui il pagamento deve essere effettuato, a pena di esborso di interessi moratori, di cui al precedente comma 1, ed eventuali ulteriori oneri per risarcimento dei costi sostenuti dal creditore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (articoli 3, 5 e 6).

Il medesimo articolo 4 contempla limitate eccezioni alla suddetta regola generale, espressamente nei seguenti casi:

- nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, stante la possibilità per le parti di pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 “quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.” (comma 4);

- per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 (2) e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine, per i quali i termini di cui al citato comma 2 sono raddoppiati (comma 5). (3)

Pertanto, in virtù di quanto sopra, per gli enti del Servizio sanitario nazionale il termine entro cui effettuare il pagamento dei debiti commerciali è di sessanta giorni.

Inoltre, per completezza, appare utile richiamare l’ipotesi in cui è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto. In tal caso, detta procedura “non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.” (comma 6).

In ordine alle suddette casistiche, si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo “Utilizzo della facoltà prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002” della circolare n. 15/RGS del 5 aprile 2024 (4), nella quale, tra l’altro, sono stati anche esposti chiarimenti in ordine alla “Nozione di transazione commerciale”.

 

____________

(1) Nel dettaglio, l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002, e successive modificazioni, prevede quanto segue:

“2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

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B) Profili soggettivi afferenti alla registrazione sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

Dal quadro normativo sopra delineato, emerge chiaramente l’importanza del monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, tanto ai fini di una positiva conclusione della procedura d’infrazione in corso, quanto per il conseguimento degli obiettivi del PNRR entro le scadenze prestabilite.

Al riguardo, giova ricordare che detto monitoraggio si basa sui dati della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, anche “PCC”) - predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - che elabora i due indicatori previsti dall’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, sopra ricordati, ossia l’indicatore di riduzione del debito pregresso e l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

È fondamentale, quindi, che la predetta PCC sia tempestivamente e correttamente aggiornata da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, tenute, nello specifico, ad effettuare le comunicazioni dell’ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati di cui all’articolo 1, commi 867 e 867-bis, della legge n. 145/2018, con particolare riguardo a quelle non soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In proposito, si precisa che, ai sensi dei commi 867 e 867-bis sopra citati, il novero dei soggetti tenuti ad effettuare le predette comunicazioni è costituito dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (10), che contempla, oltre ai soggetti inclusi nell’elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (cosiddetto ‘elenco ISTAT’), anche le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (11).

Pertanto, tenuto conto del perimetro soggettivo individuato dalle norme vigenti, allo scopo

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C) Il programma dei pagamenti

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e prevenire la creazione di situazioni debitorie, giova ricordare, in via generale, che ciascuna amministrazione deve presidiare l’intero ciclo della gestione del bilancio, ponendo l’attenzione costante anche alla programmazione dei flussi di entrata e di uscita nel corso dell’esercizio e alle disponibilità effettive di cassa.

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D) Le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile

Come è noto, le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile presso gli enti e organismi pubblici sono svolte dai rispettivi collegi dei revisori dei conti e sindacali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

Da ciò deriva che, con riferimento agli enti e organismi pubblici, gli accertamenti amministrativo-contabili in materia di tempestività dei pagamenti ricadono ugualmente nella competenza dei rispettivi collegi dei revisori e sindacali e devono essere svolti conformandosi alle disposizioni e ai principi recati dal Titolo III del sopra citato decreto legislativo n. 123/2011.

Ciò posto, va ricordato che i compiti assegnati ai collegi dei revisori dei conti e sindacali risultano dettagliatamente elencati dall’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il quale, nel definire le verifiche di competenza dei predetti organi, stabilisce, al comma 4, i principi che presiedono allo svolgimento delle stesse, ossia che “L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli”.

Tanto premesso, si invitano i collegi dei revisori e sindacali, nell’ambito delle consuete attività di controllo, a pianificare puntuali verifiche mirate ad accertare il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti c

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