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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 15/05/2024, n. 7
L. R. Campania 15/05/2024, n. 7
L. R. Campania 15/05/2024, n. 7
- L.R. 25/07/2024, n. 13
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge disciplina, in sinergia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'attività enoturistica regionale, ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche Agri |
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Art. 2 - (Attività enoturistiche)1. Per attività enoturistiche si intendono: a) le attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori |
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Art. 3 - (Operatori enoturistici)1. Possono esercitare attività di enoturismo esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti: a) gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice civile esercenti attività vitivinicola che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto; |
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Art. 4 - (Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)1. Per lo svolgimento dell'attività enoturistica è richiesta la presenza di personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda, i soci dell’impresa o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti al settore di riferimento; |
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Art. 5 - (Formazione professionale)1. La Regione promuove, autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione in possesso dell’accreditamento regionale, le associazioni di ca |
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Art. 6 - (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)1. Con apposito provvedimento la Direzione generale per le Politiche agricole della Regione Campania individua e disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, anc |
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Art. 7 - (Programmazione integrata)1. L'attuazione e la gestione della presente legge è seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e d |
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Art. 9 - (Elenco regionale degli operatori enoturistici)1. Presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di enoturismo è istituito l'elenco regionale degli operatori enoturistici. |
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Art. 10 - (Osservatorio regionale sull'Enoturismo della Regione Campania)1. Presso il Consiglio regionale della Campania è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio, l'Osservatorio regionale sull'enoturismo in Campania, composto: a) dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che lo presiede; b) da due rappresentanti designati dalla Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della |
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Art. 11 - (Vigilanza e controllo)1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare |
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Art. 12 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)1. Chiunque faccia uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad |
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Art. 13 - (Sospensione e cessazione dell'attività)1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 3 dell'articolo 12, il Comune sospende l'esercizio dell'attività enoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i t |
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Art. 14 - (Disposizioni transitorie)1. Le aziende già in attività non presentano una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 8 e si adeguano alle disposizioni della presente legge entro dodic |
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Art. 15 - (Norma finanziaria)1. Per le attività di promozione e divulgazione previste dalla presente legge, per l'anno 2024, si fa fronte con uno stanziamento di euro 200.000,00 s |
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Art. 16 - (Norma finale - Entrata in vigore)1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dei commi 502, 503, 504 e 505 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per |
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