FAST FIND : GP21461

Sent. C. Giustizia UE 14/03/2024, n. C-46/23

11569290 11569290
Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 58, paragrafo 2, lettere d) e g) - Poteri dell’autorità di controllo di uno Stato membro - Articolo 17, paragrafo 1 - Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) - Cancellazione dei dati personali che sono stati trattati illecitamente - Potere dell’autorità nazionale di controllo di ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare tali dati senza previa richiesta dell’interessato.

1) L’articolo 58, paragrafo 2, lettere d) e g), del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che l’autorità di controllo di uno Stato membro è legittimata, nell’esercizio del suo potere di adozione delle misure correttive previste da tali disposizioni, a ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare dati personali che sono stati trattati illecitamente, e ciò anche qualora l’interessato non abbia presentato a tal fine alcuna richiesta di esercitare i suoi diritti in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) L’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2016/679/UE deve essere interpretato nel senso che il potere dell’autorità di controllo di uno Stato membro di ordinare la cancellazione di dati personali che sono stati trattati illecitamente può riguardare sia dati raccolti presso l’interessato sia dati provenienti da un’altra fonte.

Dalla redazione