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Sent. C. Giustizia UE 07/03/2024, n. C-740/22

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Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articoli 2, 4, 6, 10 e 86 - Dati in possesso di un tribunale relativi alle condanne penali di una persona fisica - Comunicazione orale di simili dati a una società commerciale a motivo di un concorso da essa organizzato - Nozione di “trattamento di dati personali” - Normativa nazionale che disciplina l’accesso a tali dati - Conciliazione tra il diritto del pubblico all’accesso ai documenti ufficiali e la protezione dei dati personali.

1) L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4, punto 2, del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che la comunicazione orale di informazioni su eventuali condanne penali in corso o già scontate a carico di una persona fisica costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, di tale regolamento, che rientra nell’ambito di applicazione materiale di detto regolamento, se tali informazioni sono contenute in un archivio o destinate a figurarvi.

2) Le disposizioni del regolamento 2016/679, in particolare il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che i dati relativi a condanne penali di una persona fisica contenuti in un archivio tenuto da un organo giurisdizionale possano essere comunicati oralmente a qualsiasi persona al fine di garantire l’accesso del pubblico a documenti ufficiali, senza che la persona che chiede la comunicazione debba giustificare un interesse specifico a ottenere detti dati; il fatto che tale persona sia una società commerciale o un privato non rileva a tale riguardo.

Dalla redazione