Sent. C. Giustizia UE 07/03/2024, n. C-341/22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 07/03/2024, n. C-341/22

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell’IVA - Nozione di soggetto passivo - Principio di neutralità fiscale - Principio di proporzionalità - Società non operativa - Normativa nazionale che nega il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’IVA a monte.

1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.

Dalla redazione