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Sent. C. Giustizia UE 07/03/2024, n. C-234/22

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/4/CE - Diritto di accesso all’informazione ambientale - Eccezioni - Dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario delle foreste.

1) L’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che le coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per la raccolta periodica di dati ai fini dell’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste, insieme ai dati raccolti a partire da tali posti di campionamento, da cui sono inscindibili, costituiscono informazioni ambientali ai sensi di tale disposizione.

2) L’articolo 4 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che:
- le coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per la raccolta periodica di dati ai fini dell’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste non costituiscono materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti, ai sensi del suo paragrafo 1, primo comma, lettera d), o, in ogni caso, informazioni ambientali la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ai sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera a);
- il deterioramento dell’affidabilità dei dati che fungono da base per l’elaborazione di un siffatto inventario delle foreste, derivante dalla divulgazione di tali coordinate, è tale da recare pregiudizio alle relazioni internazionali ai sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera b), o alla tutela dell’ambiente cui si riferiscono le informazioni richieste, ai sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera h), purché tali rischi siano ragionevolmente prevedibili e non puramente ipotetici.

3) L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che un’autorità amministrativa non può rifiutare, sul solo fondamento di tale disposizione, di divulgare al pubblico le coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste.

4) Il considerando 21 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che non può fungere da fondamento giuridico autonomo per la comunicazione al pubblico delle coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per la raccolta di dati ai fini dell’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste.

Dalla redazione