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Sent. C. Giustizia UE 29/02/2024, n. C-466/22

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Rinvio pregiudiziale - Mercato interno - Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche - Regolamento (UE) n. 910/2014 - Articolo 25 - Firme elettroniche - Effetti giuridici e valore probatorio nel procedimento giudiziario - Nozione di “firma elettronica qualificata”.

L’articolo 25 del Regolam. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, deve essere interpretato nel senso che i giudici degli Stati membri, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, punto 12, di tale regolamento, sono tenuti a riconoscere alla firma elettronica qualificata un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa nell’ambito di quanto previsto dal sistema giuridico nazionale pertinente per tale firma autografa.

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