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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ristrutturazione edilizia, modifica della distribuzione interna dei volumi
C. Stato 29/02/2024, n. 1984 si è pronunciato sulla distinzione tra le varie tipologie di intervento previste dalle lettere b), c), e d) dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, fornendo chiarimenti in merito all’ipotesi di diversa distribuzione interna dei volumi comportante il cambio della destinazione d’uso.
FATTISPECIE - Nella vicenda in esame era stato accertato che, attraverso la rimozione di alcune pareti e la realizzazione di un servizio igienico, il ricorrente aveva annesso alla porzione resa abitabile del sottotetto (con precedente DIA) una parte del rimanente locale di sgombero. Secondo il primo giudice si trattava di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo abilitativo, comportante l’applicazione della sanzione di cui all’art. 46 della L.R. Liguria 16/2008. Secondo il ricorrente invece, la modificazione delle tramezzature interne, la realizzazione del servizio igienico e l’eliminazione di un precedente ambiente, mediante demolizione di una preesistente tramezzatura, costituiscono opere interne all’unità abitativa e, come tali, opere di manutenzione straordinaria.
DISTINZIONE TRA I VARI INTERVENTI - Al riguardo il Coniglio di Stato ha fornito le seguenti precisazioni per distinguere gli interventi di ristrutturazione edilizia dagli interventi di manutenzione straordinaria, nonché da quelli di restauro o risanamento conservativo.
Secondo i giudici integrano gli estremi della ristrutturazione edilizia gli accorpamenti e i frazionamenti delle unità immobiliari e gli interventi che alterino l’originaria consistenza fisica dell’immobile con l’inserimento di nuovi impianti e la modifica di distribuzione dei volumi, mentre la manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
In particolare, con riferimento al restauro e risanamento conservativo è stato evidenziato che tali interventi non possono mai portare a ridetto organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente, avendo sempre la finalità di conservare l’organismo edilizio, ovvero di assicurare la funzionalità, nel rispetto:
- dei suoi elementi tipologici, cioè dei caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- degli elementi formali (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurandone l’immagine caratteristica;
- degli elementi strutturali, ovvero concernenti la composizione della struttura dell’organismo edilizio.
MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA DEI LOCALI - Inoltre, è stato evidenziato che gli interventi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica dell’immobile e comportino l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e la ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro conservativo, ma rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia.
Sul punto il Consiglio ha osservato che, nella formulazione attuale dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 (più ampia di quella previgente), sono sì ricompresi nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico. Tuttavia, tali interventi rientrano nella manutenzione straordinaria solo se non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Nel caso di specie invece era evidente che le opere fossero finalizzate al cambio di destinazione d’uso della parte del locale di sgombero da non abitabile a unità residenziale, con evidente alterazione della fisionomia e della consistenza fisica dell’immobile che è propria della ristrutturazione edilizia (incompatibile con i concetti di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo).
Sulla base di tali considerazioni il ricorso è stato respinto e confermata l’applicazione dell’art. 46 della L.R. Liguria 16/2008 che sanziona gli interventi di ristrutturazione edilizia non autorizzati.