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05/04/2024

Campi da padel, per la Cassazione è necessario il permesso di costruire

Per la realizzazione di un campo di padel (come anche per la conversione di un campo da tennis in un campo da padel) non è sufficiente una SCIA, ma è necessario il permesso di costruire.

C. Cass. pen. 22/03/2024, n. 11999 si è pronunciata sulla qualificazione dell’intervento di realizzazione di campi da padel, confermando gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali si tratta di “nuova costruzione”, come tale necessitante di permesso di costruire.
La Corte ha di conseguenza respinto il ricorso contro il sequestro di due campi da padel in zona paesaggistica con destinazione agricola, realizzati in conversione di campi da tennis preesistenti, per i quali il ricorrente aveva presentato una SCIA sulla base dell’assunto che si trattasse di ristrutturazione edilizia leggera.

NOZIONE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA - La Corte di Cassazione ha in primo luogo fornito chiarimenti sulla nozione di ristrutturazione edilizia leggera. In particolare, ha evidenziato che ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), si configurano come interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi per mezzo di un insieme di opere che possono portare ad un organismo diverso (tutto o in parte) da quello precedente.
In sintesi, questi interventi comprendono:
- il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
- l'eliminazione/la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
- il ripristino di edifici (o parti di essi) crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Tutti gli interventi che ricadono nella definizione di ristrutturazione appena esplicitata, ma che non rientrano negli interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), configurano la c.d. “ristrutturazione edilizia leggera”.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia leggera è sufficiente la presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 22, D.P.R. 380/2001, la cui assenza è sottoposta a sanzione amministrativa (ex art. 37, D.P.R. 380/2001).
Viceversa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” (art. 10, comma 1, lett. c) e per gli interventi di “nuova costruzione” (art. 3, comma 1, lett. e) e art. 10, comma 1, lett. a) è richiesto il permesso di costruire.

NECESSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - Tutto ciò premesso, la Corte ha evidenziato che la realizzazione di un campo di padel non può qualificarsi come ristrutturazione edilizia leggera, ma costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l'installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli interventi di nuova costruzione.
Si tratta di rilievi conformi al consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale il Testo unico dell’edilizia assoggetta attualmente a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica (C. Cass. pen. 12/11/2021, n. 41182; C. Cass. pen. 10/07/2009, n. 28457).
Tale impostazione è conforme anche all’indirizzo della giurisprudenza amministrativa - che di recente ha dovuto confrontarsi con questa tematica, divenuta pressante in ragione della crescente popolarità dello sport in questione - per il quale tali opere hanno caratteristiche tali da comportare una trasformazione significativa e permanente del territorio, risultando quindi soggette al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio, nonché all'acquisizione dell'apposita autorizzazione paesaggistica e sismica (TAR Piemonte 13/03/2023, n. 223).
La Corte ha aggiunto che la circostanza secondo cui, come nel caso di specie, i campi di padel vadano a sostituire dei preesistenti campi da tennis, è ininfluente. Sul punto è stato evidenziato che i campi di padel si differenziano dai campi da tennis e da calcio in quanto, mentre in questi ultimi occorre un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, per la realizzazione dei campi di padel è necessaria un massetto di cemento ove allocare il tappeto in fibra sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato.

In conclusione, è stato pertanto espresso il principio secondo cui la realizzazione di un campo di padel, così come la conversione di un campo da tennis in un campo da padel, costituisce una nuova costruzione, per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Con riferimento alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica, i giudici hanno ricordato che l'accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato A al D.P.R. 13/02/2017, n. 31, o di quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'allegato B del citato D.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un'interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo (C. Cass. pen. 27/09/2022, n. 36545).
In proposito la Corte ha rilevato l'assenza negli elenchi di cui ai D.P.R. 31/2017, degli interventi relativi alle attrezzature sportive per le richieste relative ai campi di padel. Pertanto, ad essi non si possono applicare le semplificazioni introdotte dalla norma, anche considerando che, con ogni evidenza, la realizzazione di tali campi non può essere considerata di impatto paesaggistico lieve (allegato B) o lievissimo (allegato A) ai sensi del citato decreto, considerata la rilevanza dell'intervento.

Dalla redazione