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16/05/2024

Lavori di manutenzione sul terrazzo privato di copertura di un solo piano

Come si ripartiscono le spese di manutenzione di un terrazzo che copre solo un piano dell’edificio sito al pianterreno? Analisi e risposta a cura dell’Avv. Maurizio Tarantino.

La gestione dei beni comuni può risultare difficoltosa nei piccoli fabbricati, cioè quelli composti da poche unità. In particolare, in questi casi, sorgono problemi in relazione ai criteri di ripartizione delle spese del terrazzo di proprietà esclusiva: l’interrogativo sulle regole da applicare tra l’art. 1125 del Codice civile e l’art. 1126 del Codice civile.
Dunque, ai fini della soluzione del quesito, occorre analizzare la questione dal punto di vista normativo e giurisprudenziale.

IL TERRAZZO A LIVELLO - Dal tenore della disposizione ex art. 1117 del Codice civile, il lastrico solare si presume condominiale; tuttavia, solo un titolo contrario (di natura contrattuale) può attribuirne la proprietà ad uno o a un gruppo ristretto di condomini e quindi sottrarlo alla comproprietà generale di tutti i partecipanti.
Invero, la presunzione di proprietà condominiale del lastrico solare di copertura del fabbricato può essere vinta solo con la dimostrazione di un titolo di acquisto originario successivo alla venuta ad esistenza del lastrico medesimo, ovvero di un titolo proveniente da colui che ebbe a costituire il condominio, contenente la prima alienazione di una porzione di esso a soggetti diversi dai proprietari delle singole unità immobiliari, o, infine, proveniente in epoca successiva da tutti i condomini (C. Cass. civ. 04/08/2015, n. 16367).
Nel caso in cui il lastrico è circondato da ringhiere per consentire l’affaccio, questo prende il nome di terrazzo. Dal punto di vista teorico e strutturale, lastrico e terrazza sono cose ben distinte. Difatti, come osservato più volte dalla giurisprudenza di legittimità:
- per terrazza a livello deve intendersi, in un edificio condominiale, una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce parte integrante strutturalmente e funzionalmente, talché deve ritenersi per il modo in cui è stata realizzata, che è destinata non solo e non tanto a coprire una parte del fabbricato, ma soprattutto a dare possibilità di espansione e di ulteriore comodità all’appartamento del quale è contigua, costituendo di esso una proiezione all’aperto;
- per contro, il lastrico solare, al pari del tetto, assolve essenzialmente la funzione di copertura dell’edificio, di cui forma parte integrante sia sotto il profilo meramente materiale, sia sotto il profilo giudiziale (C. Cass. civ. 28/04/1986, n. 2924).
Secondo la giurisprudenza amministrativa, il lastrico solare è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una copertura di ambienti sottostanti, mentre il terrazzo è inteso come ripiano anch’esso di copertura, ma che nasce già delimitato all’intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti (TAR Campania-Salerno 03/01/2018, n. 24; TAR Abruzzo-L’Aquila sent. 24/07/ 2018, n. 305).

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO - Nonostante la differenza “strutturale” tra lastrico solare e terrazzo a livello, la funzione tipica di entrambe richiama il concetto di ripartizione indicato dall’art. 1126 del Codice civile.
In proposito, con la norma in esame, il Legislatore ha previsto che quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico, gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

LA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DEI CONDOMINI - Il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non si fonda sull’applicazione degli artt. 1110 e 1134 del Codice civile, siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 del Codice civile, nell’utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene (C. Cass. civ. 09/01/2017, n. 199).
Per meglio dire, l’obbligo dei proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza a livello in uso o di proprietà esclusivi di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese di ricostruzione o manutenzione, ex art. 1126 del Codice civile, trova fondamento nel principio per cui i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’“utilitas” che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai singoli appartamenti; sicché, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, funzionali alla copertura dell’edificio (quali solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.), spettano all’assemblea, cui è riservata una valutazione discrezionale di merito che, come tale, esula dal controllo di mera legittimità rimesso al giudice attraverso l’impugnativa di cui all’art. 1137 del Codice civile (C. Cass. civ. 09/08/2017, n. 19779).

LA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DEL DANNEGGIATO - Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 del Codice civile, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati (C. Cass. civ. 24/06/2021, n. 18187).

I CONDOMINI ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE - L’art. 1126 del Codice civile, allorché pone l’obbligo di partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, a carico di “tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”, fa riferimento ai soli condomini che siano anche proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico ed alle quali esso funge da copertura, mentre restano esclusi gli altri condomini alle cui porzioni individuali il lastrico stesso non sia sovrapposto, indipendentemente dall’esistenza, nella colonna d’aria ad esso sottostante, di parti comuni (C. Cass. civ. 10/05/2017, n. 11484).

LA MANUTENZIONE DELLA PROPRIETÀ COMUNE AI DUE PIANI - In base all’art. 1125 del Codice civile, le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
In tema, i giudici, hanno sottolineato che il solaio che separa due unità abitative, l’una sovrastante all’altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani; tale presunzione iuris tantum vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicché le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall’art. 1125 del Codice civile (C. Cass. civ. 04/10/2018, n. 24266).

SOLUZIONE AL QUESITO
Alla luce delle considerazioni esposte, il problema del quesito in esame deve essere risolto mediante l’interpretazione delle summenzionate regole precisate dai citati artt. 1125 e 1126 del Codice civile, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza. In argomento, si registrano due diversi orientamenti:
a)Ripartizione secondo le regole della proprietà comune. Nelle ipotesi in cui ad una terrazza a livello sia sottoposto un solo locale, in caso di riparazione di terrazza a livello sovrastante un’unica unità immobiliare, ovvero un unico piano, si rende plausibile un’applicazione analogica dell’art. 1125 del Codice civile, in maniera da dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale, di sostegno e di copertura svolte dalla res (C. Cass. civ. 14/09/2017, n. 21337).
b) Ripartizione secondo le regole della copertura del terrazzo. Nell’ipotesi di terrazza a livello che copre un solo vano, trova applicazione lo speciale criterio previsto per il lastrico solare: 1/3 della spesa a carico del proprietario della terrazza e la restante parte a carico del condomino sottostante ciò perché la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno (C. Cass. civ. 15/07/2003, n. 11029).
Nonostante la “diversa” interpretazione giurisprudenziale, come regola del buon senso, sarebbe “certamente” auspicabile in tale contesto l’applicazione dell’art. 1125 del Codice civile.
Difatti, ove le relative spese di manutenzione vengano regolate alla stregua dell’art. 1126 del Codice civile, e non dell’art. 1125 del Codice civile, si finisce per porre a carico dell’unico condomino “coperto” i due terzi della spesa di rifacimento, ovvero il doppio di quanto dovuto dall’utilizzatore esclusivo della terrazza, così vanificandosi la ratio dell’art. 1126 del Codice civile. Quindi la regola dell’art. 1125 del Codice civile avrebbe il senso logico di evitare che il proprietario del piano sottostante si ritrovi a pagare una somma maggiore rispetto all’utilizzatore del terrazzo esclusivo (nel caso di un terrazzo che copre solo un piano dell’edificio sito al pianterreno). In questi casi, al fine di evitare l’alea del giudizio, sarebbe opportuno una regolamentazione tra i proprietari.

 

Dalla redazione