FAST FIND : FL8048

Flash news del
22/03/2024

CILAS, legittimo presentarla contestualmente alla richiesta di sanatoria edilizia

Secondo il TAR Toscana, 18/03/2024, n. 306, la presentazione della CILAS contestualmente all’istanza di sanatoria per doppia conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 è procedura corretta, a maggior ragione se i lavori sono poi concretamente iniziati solo dopo l’ottenimento della sanatoria.

Non configura la realizzazione di nuove opere su un edificio con difformità edilizie la presentazione di una CILA Superbonus su un edificio con irregolarità, contestualmente all’istanza di sanatoria, se i lavori sono concretamente stati avviati dopo l’ottenimento della sanatoria stessa.
Questo il principio statuito dal TAR Toscana, 18/03/2024, n. 306.
Il Tribunale amministrativo ha anche rimarcato come non spetta al Comune alcun tipo di valutazione in ordine alla spettanza o meno del bonus fiscale, trattandosi di aspetti di esclusiva competenza dell’Amministrazione tributaria. 

Nella vicenda esaminata, Tizio è proprietario di un appartamento in un condominio il quale ha deliberato la realizzazione di lavori di miglioramento dell’efficienza energetica e sismica agevolabili con il Superbonus.
Dato che sull’edificio condominiale erano state riscontrate delle difformità di sagoma e prospetto rispetto alla licenza di costruire, il condominio ha deliberato di:
* presentare domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/2001;
* depositare contestualmente la CILA Superbonus (CILAS), senza attendere l’esito del procedimento di sanatoria, per poter essere ammesso agli incentivi fiscali.

A seguito di questi fatti, Tizio fa ricorso al TAR contro il Comune, poiché quest’ultimo era a suo dire illegittimamente rimasto inerte, mentre avrebbe invece dovuto dichiarare l’invalidità o inefficacia della CILAS.
Tizio chiedeva altresì al Tribunale amministrativo - in subordine - di accertare l’avvenuto o meno inizio dei lavori di cui alla CILAS e di esprimersi in ordine all’efficacia o meno della stessa, anche in relazione al procedimento di sanatoria edilizia avviato sullo stesso immobile.
Tizio avrebbe infatti ritenuto più opportuno procedere attendendo la definitiva regolarizzazione dell’immobile, prima di presentare la CILAS e dare così avvio alle opere deliberate, al fine di evitare future contestazioni da parte dell’Amministrazione tributaria, ed aveva pertanto espresso voto contrario in assemblea alla decisione.
Pertanto, Tizio ha diffidato il Comune ad esercitare i poteri di vigilanza edilizia ex art. 27 del D.P.R. 380/2001 in ordine alla legittimità dei lavori indicati nella CILAS.

In seguito alla diffida di Tizio, il Comune ha poi rilasciato il permesso di costruire in sanatoria per le difformità riscontrate sull’edificio, nonché verificato tramite sopralluogo che i lavori indicati nella CILAS non erano ancora iniziati e fornito ulteriori chiarimenti a Tizio escludendo la presenza di motivi ostativi alla presentazione della CILAS nella pendenza del procedimento di sanatoria delle difformità riscontrate sull’immobile.

Sulla vicenda si è dunque espresso il TAR Toscana, 18/03/2024, n. 306.
Il Tribunale amministrativo ha in primo luogo rimarcato come il Comune non può pronunciarsi sull’ammissibilità o meno al beneficio fiscale delle opere indicate nella CILAS, trattandosi di valutazioni che spettano esclusivamente all’Amministrazione tributaria. Né ovviamente il Comune può essere chiamato a pronunciarsi per risolvere eventuali contrasti tra i condomini o tra questi e i professionisti incaricati.
Sotto il profilo edilizio - che come detto è l’unico che il Comune può e deve prendere in considerazione - la sanatoria delle difformità riscontrate sull’edificio oggetto degli interventi da un lato, e la mancata realizzazione delle opere dichiarate nella CILAS in epoca antecedente alla regolarizzazione del bene dall’altro, hanno reso legittima la situazione, dato che non vi è stata realizzazione di nuove opere su un edificio con difformità edilizie.

Dalla redazione