L. R. Calabria 26/11/2001, n. 29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR45950

L. R. Calabria 26/11/2001, n. 29

Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/03/2024, n. 14
Scarica il pdf completo
11421541 11448996
Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge ha come finalità il regolamento dell’esercizio della pesca degli osteitti e la protezione ed incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11448997
Art. 2 - Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di tutela della fauna delle acque interne della Regione sono affidate alle Province ai sensi dell’articolo 14 comma f) della

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11448998
Art. 3 - Indirizzo e coordinamento

1. La Regione esercita le funzioni d’indirizzo e di coordinamento ed attua interventi straordinari avvalendosi di Enti Pubblici, istituti scientifici

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11448999
Art. 4 - Comitato Tecnico Consultivo Regionale

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge è costituito, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l’esercizio della pesca e per la protezione e l’incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.

2. Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale,

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449000
Art. 5 - Compiti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale

1. Nell’ambito delle funzioni legislative attribuite alla Regione, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale ha il compito di formulare pareri e propo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449001
Art. 6 - Comitato Tecnico Consultivo Provinciale

1. Ciascuna Provincia, per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di protezione ed incremento della fauna delle proprie acque interne, istituisce un Comitato Tecnico Consultivo Provinciale, entro sei mesi dell’entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale è composto da:

a) il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, o Assessore all’uopo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449002
Art. 7 - Associazioni di pesca Albo Regionale

1. È istituito l’Albo delle Associazioni di pesca aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell’Albo è affidata all’Assessorato Regionale all’Agricoltura Caccia e Pesca secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui all’articolo 5.

3. Le Associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico od av

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449003
Art. 8 - Carta Ittica Regionale

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, sentita la FIPSAS e le Associazioni dei pescatori iscritte all’Albo Regionale, ela

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449004
Art. 9 - Pianificazione del settore

1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui al precedente articolo 4, e sulla base della Carta Ittica, propone al Consiglio regionale l’adozione del Piano Ittico Regionale Poliennale, contenente i criteri generali di pianificazione rela

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449005
Art. 10 - Licenze di pesca

1. L’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria è consentito a chi è in possesso della relativa licenza di pesca.

2. La licenza di pesca è costituita da un libretto numerato e privo di foto, su cui sono riportati i dati anagrafici del richiedente, rilasciato, previo pagamento del costo del libretto e del tributo annuale di Concessione Regionale, ai richiedenti che risiedono nella Regione Calabria.

3. Il libretto non c

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449006
Art. 10-bis - Disciplina della tecnica di pesca denominata "Carpfishing"

N1

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449007
Art. 11 - Tipi di Licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe

1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validità su tutto il territorio nazionale.

2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria.

3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attività alieutica nelle acque interne sono le seguenti:

a) Tipo "A": per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449008
Art. 12 - Esercizio della pesca

1.Per Pesca o Azione di pesca o Esercizio della pesca si deve intendere:

a) ogni azione o comportamento direttamente finalizz

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449009
Art. 13 - Classificazione delle Acque

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province effettuano la classificazione di tutte le acque interne pubbliche.

2. Le acque interne pubbliche sono classificate in:

- acque pregiate;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449010
Art. 14 - Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti

1. Le Province, oltre ad adottare tutti i provvedimenti di legge atti alla conservazione e al ripristino delle condizioni dei corpi idrici, e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, emanano nei rispettivi Regolamenti di pesca norme atte a garantire la compatibilità tra le attività di pesca e le esigenze di conservazione della fauna delle acque interne. In particolare, esse determinano, nell'ambito delle tipologie di acque classificate, le norme sui luoghi di pesca, sui tempi di pesca, sulle modalità e gli strumenti di pesca, sulle specie oggetto di pesca, sulle esche, sui quantitativi e sulle misure del pesce pescato, sui ripopolamenti, sul commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque.

2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, valgono, in ogni caso, le seguenti disposizioni:

a) l'esercizio della pesca degli osteitti nelle acque interne della Regione Calabria è consentito dall'alba all'imbrunire; le Province possono estendere anche alle ore notturne l'orario di pesca nei casi di:

- pesca non professionale e di mestiere nelle acque principali;

- pesca non professionale limitatamente alle acque antistanti il loro sfocio in mare, al fine di consentire la pesca di quelle specie che da esso risalgono e che hanno attività prevalentemente notturna, come spigole ed anguille;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449011
Art. 15 - Istituzione delle zone denominate "acque pregiate destinate allo svago"

1. Nelle acque pregiate, le Province possono individuare zone dove effettuare ripopolamenti più massicci e più frequenti anche nei periodi d'apertura

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449012
Art. 16 - Gestione delle acque

1. La Regione Calabria, tramite le Province competenti per territorio, al fine di garantire una qualificata, partecipata ed economica gestione delle acque interne di particolare pregio, provvede alla concessione di tratti di corsi d'acqua a soggetti che ne abbia

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449013
Art. 17 - Delega alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago"

1. Le Province possono delegare, gratuitamente, alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago", o di tratti di esse, le Associazioni di categoria iscritte all'Albo regionale, su loro richiesta. In essa l'Associazione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449014
Art. 18 - Limiti nell'assegnazione delle acque

1. Nell'assegnare in concessione o gestione tratti d'acqua ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, le Province non possono superare il li

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449015
Art. 19 - Tutela dell'ambiente

1. La Regione Calabria promuove la tutela dell'ambiente acquatico indispensabile per la vita e lo sviluppo della fauna delle acque interne, imponendo la rigorosa applicazione delle norme statali al riguardo esistenti:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449016
Art. 20 - Gare e manifestazioni di pesca

1. Le Province, entro il 10 gennaio di ciascun anno, emanano il calendario delle gare e manifestazioni di pesca, avvalendosi della FIPSAS quale coordin

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449017
Art. 21 - La pubblicità della risorsa idrica ed i laghetti di pesca sportiva

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario; gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. La pubblicità delle acque è strettamente connessa alla sua d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449018
Art. 22 - Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, ecc.

1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua ai sensi della legge n. 1775 del 1931, che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in genere, o quant'altro previsto, l'Autorità concedente, prima dell'autorizzazione, dovrà acquisire il parere favorevole e le eventuali relative prescrizion

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449019
Art. 23 - Sorveglianza

1. La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli effetti della presente legge, è esercitata dalla Regione e dalle Province, nonché da tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica. Inoltre essa è esercitata dalle Guardie Giurate Volontarie riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, con funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449020
Art. 24 - Agenti giurati volontari

1. Le amministrazioni provinciali stabiliranno il numero di agenti giurati volontari da assegnare a ciascuna Associazione o Ente richiedente, considerando le esigenze che scaturiscono dall'estensione dei corpi idrici del territorio provinciale, e le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Provinciale: in ogni caso il numero di agenti non potrà essere inferio

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449021
Art. 25 - Sanzioni Amministrative

1. Le sanzioni pecuniarie o amministrative espresse in Lire si intendono espresse anche in Euro, secondo il tasso di conversione decreto legislativo n. 213/98 art. 51, per le infrazioni alla presente legge, cui dovranno riferirsi anche le Province nell'emanare i rispettivi Regolamenti, sono:

a) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi regolamentari ma non consentiti nelle circostanze di tempo o di luogo: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);

b) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi, mezzi, modalità, mai consentiti:da £. 300.000 a £. 1.200.000 (in misura ridotta £. 400.000);

c) uso, pasturazione, detenzione nell'esercizio della pesca, di esche non consentite: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449022
Art. 26 - Finanziamenti

1. Al finanziamento della presente legge la Regione Calabria provvede sia con fondi del proprio bilancio che con la ripartizione degli introiti delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, secondo i seguenti parametri:

- il 10 per c

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11421541 11449023
Art. 27 - Norme transitorie e finali

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge c

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Tutela ambientale
  • Impatto ambientale - Autorizzazioni e procedure

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Studio Groenlandia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti
  • Tutela ambientale

Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Avvisi e bandi di gara
  • Appalti e contratti pubblici
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Esecuzione dei lavori pubblici
  • Pubblica Amministrazione
  • Tutela ambientale

D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia

Analisi puntuale delle disposizioni in materia di edilizia introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) dopo la sua conversione in legge, avvenuta con L. 11/09/2020, n. 120. Testo a fronte delle parti modificate del Testo unico edilizia (modifiche in giallo).
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Tutela ambientale
  • Appalti e contratti pubblici
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Trasporti
  • Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
  • Infrastrutture e opere pubbliche

Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

Si illustrano le principali disposizioni della Legge 11/01/2018, n. 2, pubblicata nella G.U. 31/01/2018, n. 25, che persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all'automobile e prevede che lo stato, le regioni e gli enti locali rendano lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale.
A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Beni culturali e paesaggio
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Le norme per la tutela degli alberi monumentali

A cura di:
  • Alfonso Mancini