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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Bonifici parlanti, dal 01/03/2024 aumenta l’aliquota
La Legge di bilancio (L. 30/12/2023, n. 213), con il comma 88 dell’art. 1, ha modificato l’art. 25 del D.L. 78/2010, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto operata dagli istituti sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
La disposizione si applica a decorrere dal 01/03/2024, con riguardo unicamente alla data di disposizione del bonifico.
Vedi per dettagli La Legge di bilancio 2024
LA RITENUTA D’ACCONTO SUI BONIFICI PER LE DETRAZIONI FISCALI - L’art. 25 del D.L. 78/2010 prevede l’assoggettamento a ritenuta d’acconto, ai fini dell’imposta sul reddito dei percipienti, dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta; tra questi, dunque, quelli disposti per il pagamento di lavori edilizi e connessi servizi tecnici sui quali si richiede l’applicazione di bonus fiscali edilizi (ad esempio Ecobonus, Sismabonus, ecc.).
Si tratta del c.d. “bonifico parlante”.
La ritenuta d’acconto deve essere operata “alla fonte” dall’istituto del beneficiario del bonifico all’atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso. In altri termini, ad esempio, l’impresa che effettua lavori per i quali il committente intenda richiedere la detrazione d’imposta si vedrà decurtare l’importo percepito in base alla percentuale prevista a titolo di ritenuta d’acconto, direttamente all’atto dell’accredito in banca del bonifico da parte del committente.
Da parte loro le banche e le Poste italiane SPA sono tenute ad operare la ritenuta d’acconto con obbligo di rivalsa all’atto dell’accreditamento delle somme, effettuare il versamento della ritenuta, certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate, indicare le medesime somme nella dichiarazione dei sostituti d’imposta.
L’aliquota della ritenuta - inizialmente stabilita al 10% dal citato art. 25 del D.L. 78/2010 con decorrenza dal 01/07/2010 e successivamente ridotta al 4% con decorrenza 06/07/2011 dal D.L. 98/2011 - è stata in seguito nuovamente aumentata all’8% dal comma 657 dell’art. 1 della L. 190/2014, con decorrenza a partire dal 01/01/2015, e ora all’11% a partire dal 01/04/2023 ad opera della L. 213/2023.
BASE DI CALCOLO DELLA RITENUTA - Con la Circolare 28/07/2010, n. 40/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA, per non alterare le caratteristiche di neutralità di tale imposta.
Poiché peraltro la misura dell’aliquota IVA afferente alle prestazioni di servizi e alle cessioni in esame può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico, ed inoltre il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non è a conoscenza dell’aliquota effettivamente applicata alle singole transazioni, la Circolare ha chiarito che, per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata. In pratica, la ritenuta d’acconto deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA.
SOVRAPPOSIZIONE CON RITENUTA PER APPALTI IN CONDOMINIO - La citata Circolare 40/E/2010 ha altresì chiarito che nel caso in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista da altre disposizioni l’effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (ad esempio per i condomìni, che in qualità di sostituti di imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi), onde evitare una duplicazione di imposta, dovrà essere applicata unicamente la ritenuta prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010, senza quindi tenere conto delle ritenute ordinariamente previste dal citato D.P.R. 600/1973.
In altri termini i condomìni, solo ed esclusivamente per i lavori soggetti alle disposizioni in commento, non dovranno applicare la ritenuta d’acconto del 4%, normalmente prevista.
COMPILAZIONE INCOMPLETA O ASSENZA DEL BONIFICO - In caso di compilazione incompleta o assenza del bonifico, la detrazione sulle spese per le quali è previsto il pagamento con bonifico bancario, spetta anche nell’ipotesi in cui il bonifico bancario sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta ex art. 25 del D.L. 78/2010, purché il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
ESENZIONE DAL BONIFICO PARLANTE - Si ricorda infine che l’obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.
Si fa riferimento, tuttavia, solo alle imprese in contabilità ordinaria, poiché l’adozione del principio di competenza determina un’imputazione temporale delle spese agevolabili che segue una regola diversa dall’individuazione del momento in cui avviene l’esborso finanziario. Viceversa, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che adottano il c.d. “regime cassa” (di cui all’art. 66 del D.P.R. 917/1986), le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, ai fini della fruizione delle relative detrazioni d'imposta, rilevano nel momento dell'effettivo pagamento secondo il principio di cassa, con obbligo pertanto di effettuare tale pagamento mediante bonifico bancario o postale.