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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 19/02/2024, n. 10
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L. R. Puglia 19/02/2024, n. 10
L. R. Puglia 19/02/2024, n. 10
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 07/03/2024, n. 20
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Capo I - Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici |
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Art. 1 - Finalità e obiettivi1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, promuove la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e soci |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) orti urbani: piccoli appezzamenti di terreno all’interno dell’agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutiliz |
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Art. 3 - Modalità operative1. Gli Orti di Puglia possono essere realizzati dai comuni che, sulla base di appositi progetti, si avvalgono delle misure di sostegno previste nell’articolo 6. 2. I progetti riguardano la realizzazione di: a) orti urbani; b) orti collettivi; c) orti didattici; d) orti socio-terapeutici. 3. I proget |
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Art. 4 - Orti urbani e collettivi1. I comuni, nell’ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica o messi a disposizione da parte di soggetti privati, favoriscono la creazione di orti urbani e collettivi. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, anche avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi degl |
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Art. 5 - Orti didattici1. Al fine di creare orti didattici, gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 3 elaborano progetti rivolti agli alunni dei nidi e delle scuole dell’infanzia, prim |
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Art. 6 - Orti socio-terapeutici1. Al fine di istituire orti socio-terapeutici, i comuni individuano tra i terreni censiti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, le aree da destinare a orti socio-terapeutici e pubblicano, sul sito istituzionale, l’elenco dei terreni disponibili. I terreni da destinare a orti socio-terapeutici possono |
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Art. 7 - Misure di sostegno1. La Regione, attraverso appositi avvisi pubblici, concede contributi agli enti previsti nel comma 1 dell’articolo 3 per la realizzazione degli orti come definiti |
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Art. 8 - Disposizioni finali e clausola valutativa1. Gli Orti di Puglia sono dotati di apposito contrassegno da esporre all’ingresso secondo le indicazioni della Giunta regionale. |
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Art. 9 - Norma finanziaria1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 7 della presente legge, quantificati in euro 100 mila per l’anno 2024, si provvede con le quo |
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Capo II - Modifiche in materia di governo e uso del territorio |
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Art. 10 - Modifiche alla l.r. 20/20011. La legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), come modificata dall’articolo 21 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025) è così modificata: a) il comma 9 dell’articolo 7 è sostituito dai seguenti: “9. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG, se approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20, in attuazione di quanto previsto dall’ |
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Art. 11 - Modifica alla l.r. 34/20231. Il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 34/2023 sarà sop |
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Allegato - Omissis
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