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20/02/2024

Annullamento del titolo edilizio, dichiarazioni fuorvianti del progettista

Secondo il TAR Campania, le dichiarazioni fuorvianti in ordine all’inquadramento urbanistico dell’area oggetto dell’intervento giustificano il superamento del termine di dodici mesi per l’annullamento del titolo edilizio.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava dell’annullamento in autotutela di un permesso di costruire per l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della legge sul Piano casa (L.R. Campania 19/2009) e di due SCIA per varianti in corso d’opera al progetto originale.
Secondo il Comune, il permesso era stato rilasciato per un’area con destinazione urbanistica non omogenea, in quanto ricadente in parte in zona B1 e in parte in zona bianca, destinata a viabilità nella quale l’intervento non era ammissibile. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione del termine massimo di dodici mesi dall’adozione dell’atto per l’esercizio dell’autotutela previsto dall’art. 21-nonies, L. 241/1990; il Comune si giustificava sulla scorta di una non veritiera rappresentazione dei fatti.

TERMINE PER L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO DELL’ATTO AMMINISTRATIVO - Ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi. Tuttavia, secondo il comma 2-bis del medesimo articolo, i provvedimenti amministrativi possono essere annullati anche dopo la scadenza di tale termine qualora siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti.
TAR Campania-Napoli 16/01/2024, n. 433 ha ricordato che tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza quale momento di emersione di un principio cardine dell’ordinamento, ovvero quello che esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile, laddove esso non sia esente da colpa grave o sia dovuto a dolo. In tali ipotesi, il legislatore consente all’amministrazione, che sia stata tratta in errore dalle dichiarazioni dell’istante, di annullare il provvedimento (ricorrendone anche gli altri presupposti) anche oltre il termine annuale.

DICHIARAZIONI FUORVIANTI, ERRORE NELL’INQUADRAMENTO URBANISTICO - In tale contesto è stato attribuito rilievo anche alle dichiarazioni non false, ma fuorvianti che abbiano assunto efficacia causale del mancato immediato rilievo del vizio.
Secondo il TAR, tale deve ritenersi anche la condotta di un progettista che non provveda ad un corretto inquadramento urbanistico dell’area d’intervento, dichiarando solo parzialmente l’assetto urbanistico dell’area e omettendo di indicare la presenza di circostanze che incidano o possano incidere sull’assentibilità del progetto presentato. Infatti, l’area di intervento viene individuata in modo del tutto autonomo dalla parte privata e, dunque, l’onere di dichiarare la sua esatta collocazione e il suo inquadramento urbanistico incombe soprattutto in capo al privato.
Tanto deve affermarsi specie con riguardo a pratiche edilizie di particolare complessità, quali sono quelle che hanno ad oggetto l’applicazione della L.R. Campania 19/2009, nelle quali gli elementi oggetto di esame ai fini della valutazione dell’ammissibilità degli interventi e del calcolo dei bonus volumetrici attengono ai più svariati aspetti, tra i quali, un ruolo centrale riveste proprio l’individuazione dell’esatta destinazione urbanistica delle aree di progetto, dalla quale discende il calcolo della volumetria disponibile e di quella concedibile in deroga alla strumentazione urbanistica.
L’omissione di circostanze relative al suddetto inquadramento, pertanto, pur potendo astrattamente essere rilevate dal Comune, non consente di qualificare l’affidamento riposto dal privato nella stabilità del titolo edilizio come incolpevole, dovendo ricondursi in via prevalente alla suddetta omissione il mancato approfondimento in sede istruttoria delle conseguenze della corretta classificazione urbanistica dell’area.

Sul tema si vedano anche la Nota: Errore del progettista nell’asseverazione e annullamento del permesso di costruire e la Nota: Annullamento del permesso di costruire, errore nel progetto e stato legittimo.

Dalla redazione