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12/02/2024

Cambio di destinazione d’uso e incremento del carico urbanistico

Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sul calcolo degli importi da versare a titolo di oblazione in caso di richiesta di condono per il mutamento di destinazione d’uso.

Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato una domanda di condono edilizio per un modesto ampliamento, con opere, relativo alla chiusura del portico e al cambio della destinazione d’uso da ufficio ad abitazione residenziale, senza opere, in relazione al piano interrato, al piano terra e al sottotetto dell’edificio, il tutto nell’ambito della sagoma volumetrica originariamente assentita. La ricorrente contestava la richiesta del Comune di somme aggiuntive a titolo di oblazione rispetto a quanto autodeterminato e versato, sull’assunto (secondo il Comune) che per il cambio di destinazione d’uso realizzato fosse applicabile la più onerosa tipologia 1, tabella C, D.L. 269/2003 (opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio), anziché la tipologia 3 (opere di ristrutturazione) applicata dall’interessata; nonché una differenza a titolo di contributo di costruzione.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo l’intervento edilizio equiparabile alla “nuova costruzione” in quanto variazione essenziale idonea a determinare un maggior carico urbanistico.

In proposito C. Stato 09/01/2024, n. 314 ha spiegato che sulla base del D.L. 269/2003 e della L.R. Lazio 08/11/2004, n. 12, il mutamento di destinazione d’uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee necessita di permesso di costruire, integrando una modifica edilizia incidente sul carico urbanistico, a prescindere dall’esecuzione di opere.
Inoltre, sulla base dell’indirizzo consolidato seguito dalla giurisprudenza amministrativa, in generale, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, come tale, soggetto di per sé all'ottenimento di un titolo edilizio abilitativo, con l'ovvia conseguenza che il mutamento non autorizzato della destinazione d'uso che alteri il carico urbanistico integra una situazione di illiceità a vario titolo, che può e anzi deve essere rilevata dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di vigilanza.
Sul punto i giudici hanno precisato che l'aumento del carico urbanistico si verifica quando la modifica della destinazione funzionale dell'immobile determina una attrazione per un maggior numero di persone, con la conseguente necessità di un utilizzo più intenso delle opere di urbanizzazione esistenti.

Nel caso in esame, a causa dell’aumento del volume residenziale, il fabbisogno degli standard per l’utilizzazione a residenziale risultava superiore a quello per l’utilizzazione ad ufficio. D'altro lato, la ricorrente non aveva fornito la prova che l’utilizzo del bene con la destinazione residenziale abitativa non avrebbe comportato uno sfruttamento delle urbanizzazioni più intenso di quello realizzato secondo l’originaria destinazione ad uso ufficio.
Di conseguenza, il Consiglio ha confermato la sentenza del TAR, respingendo la domanda volta all’ottenimento della riduzione della somma da pagare.

Dalla redazione