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Ord. C. Giustizia UE 11/12/2023, n. C-303/23

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Articolo 2, punto 1 - Nozione di «transazioni commerciali» - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) - Esigibilità degli interessi di mora - Contratto di assicurazione stipulato tra imprese.

1) L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che nella nozione di «transazioni commerciali» rientra un contratto di assicurazione nell’ambito del quale l’assicuratore si impegna, nei confronti di un’impresa, ad eseguire una determinata prestazione allorché si verifica l’evento previsto in tale contratto e tale impresa si impegna, nei confronti dell’assicuratore, a versargli il premio assicurativo.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che nell’ambito di un contratto di assicurazione, l’assicuratore adempie agli obblighi contrattuali e di legge a lui incombenti, ai sensi di tale disposizione, con la mera fornitura della copertura assicurativa alla controparte, e ciò a prescindere dal pagamento a quest’ultima di un indennizzo allorché si verifica l’evento assicurato da tale contratto.

Dalla redazione