Sent. C. Giustizia UE 09/11/2023, n. C-598/21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 09/11/2023, n. C-598/21

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Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di credito al consumo - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Clausola che riproduce una disposizione legislativa imperativa - Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 - Clausola di scadenza anticipata del termine - Sindacato giurisdizionale - Proporzionalità rispetto agli inadempimenti contrattuali del consumatore - Articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Contratto garantito attraverso costituzione di ipoteca su un bene immobile - Vendita stragiudiziale dell’abitazione del consumatore.

L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce degli articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata contenuta in un contratto di credito al consumo non tiene conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi, in particolare, all’entità dell’inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l’importo delle rate che non sono state onorate rispetto all’importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché alla possibilità che l’applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza di detta clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell’abitazione familiare del consumatore.

Dalla redazione