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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 09/11/2023, n. C-319/22
Rinvio pregiudiziale - Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore - Regolamento (UE) 2018/858 - Omologazione e vigilanza del mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli - Articolo 61, paragrafi 1 e 2 - Allegato X, punto 6.1 - Operatori indipendenti - Informazioni «facilmente accessibili sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente» - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) - Trattamento dei dati personali - Obbligo legale imposto ai costruttori di automobili di mettere a disposizione degli operatori indipendenti i numeri di identificazione dei veicoli (VIN).1) L’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 858/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di presentare le informazioni di cui a tale paragrafo in modo facilmente accessibile, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, comprende l’insieme delle «informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di tale regolamento, e non solo le informazioni relative ai pezzi di ricambio di cui all’allegato X, punto 6.1, di detto regolamento. 2) L’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 858/2018, deve essere interpretato nel senso che: 3) Il paragrafo 1, dell’articolo 61, del regolamento 2018/858, in combinato disposto con il paragrafo 4 di tale articolo e con il punto 6.1 dell’allegato X di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso impone un "obbligo legale", ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), a carico dei costruttori di automobili, di mettere i VIN dei veicoli da essi fabbricati a disposizione degli operatori indipendenti, in quanto «responsabili del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento. |
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