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L. R. Puglia 19/12/2023, n. 36

Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse.
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- L.R. 28/03/2024, n. 13
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CAPO I - Disposizioni in materia edilizia
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Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1. Le presenti norme disciplinano gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti nell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia) al fine d

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Art. 2 - Incentivi volumetrici

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, ai sensi del quarto periodo della lettera d) dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001, sono riconosciuti incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono:

a) l’ampliamento di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti di intervento individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, oppure degli edifici di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a);

b) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti di intervento individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, oppure degli

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Art. 3 - Condizioni per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia

1. La realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla presente legge, anche in assenza degli incentivi di cui all’articolo 2, è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti di densità edilizia previsti nell’articolo 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967) e della disciplina di tutela paesaggistica dettata dal PPTR, all’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso previsti per legge da parte degli enti e delle autorità competenti, nonché all’osservanza delle seguenti ulteriori specifiche condizioni, il Comune può derogare ai limiti di cui all’articolo 7 del d.m. 1444/1968 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001.

2. Gli interventi di ampliamento previsti nell’articolo 2, comma 1, lettera a), possono usufruire degli incentivi volumetrici previsti dal comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo a condizione che:

a) l’ampliamento sia realizzato in contiguità fisica, anche in sopraelevazione, e/o a mezzo di elementi strutturali di collegamento, all’edificio e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In caso di specifiche previsioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti, il Comune ne può disporre la deroga, fermo restando il rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dal d.m. 1444/1968; N1

b) l’immobile ampliato, oppure la singola unità immobiliare ampliata, ottenga il salto di almeno due classi energetiche rispetto all’esistente, ovvero, qualora non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica superiore, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa

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Art. 4 - Ambiti d’intervento

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall’articolo 2 è subordinato all’approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), supportata da perimetrazione, effettuata sulle planimetrie esistenti degli strumenti urbanistici vigenti e fatta salva la prevalenza giuridica delle disposizioni narrative sulla grafica, che individui gli ambiti edificati in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti. Detti ambiti devono essere individuati all’interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del d.m. 1444/1968, escludendo le zone destinate a standard urbanistici di cui all’articolo 3 dello stesso o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e attuativi o dag

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Art. 5 - Limiti di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli edifici:

a) illegittimamente realizzati, anche parzialmente, ad eccezione di quelli per i quali è rilasciato titolo edilizio in sanatoria, prima della presentazione dell’istanza, e gli edifici che hanno già usufruito degli incentivi previsti nella legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale);

b) individuati dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali in ragione del proprio valore storico, culturale e architettonico o testimoniale o in quanto identitari per sapienze costruttive, valori storici, sociali e simbolici, pur se privi di interesse culturale ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). In assenza di tale individuazione, sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli edifici la cui epoca di costruzione è antecedente al 31 dicembre 1950 a meno che, fatto salvo quanto disposto dalla lettera e), per detti immobili l’autorità competente di cui all’articolo 91, comma 2 delle NTA del PPTR, in assenza di un’area tutelata e/o sottoposta a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi de

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Art. 6 - Misure finalizzate alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale

1. Con la deliberazione del Consiglio comunale di cui all’articolo 4, comma 1, i Comuni possono prevedere in favore di coloro che effettuano interventi previsti nell’articolo 3, commi 3 e 4 della presente legge, riduzioni e/o esclusioni dell’IMU o di altre imposte comunali, nonch�

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Art. 7 - Monitoraggio

1. I Comuni trasmettono alla Regione la deliberazione prevista nell’articolo 4, comma 1, oppure il DPRU, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 2, e pubblicano obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale, o tramite accesso a specifica sezione del sito web regionale, l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge relativi all’anno precedente. Il s

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Art. 8 - Abrogazioni
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CAPO II - Disposizioni diverse
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Art. 9 - Modifica all’articolo 13 della l.r. 34/2023
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Art. 10 - Norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

1. I Comuni destinano il 15 per cento dei proventi annuali derivanti dagli oneri di urbanizzazione di cui all’

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Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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