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15/12/2023

Domanda di condono e sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione

Il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sugli effetti della domanda di condono sui provvedimenti amministrativi sanzionatori relativi alla repressione dell’abuso edilizio.

Nel caso di specie i ricorrenti contestavano l'ordinanza del Comune con la quale era stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione, nonostante la pendenza della domanda di condono. In particolare, l’impugnata ordinanza si riferiva ad opere oggetto di istanza di condono non ancora esitate, con pagamento totale anche di oneri, oblazioni ed il rispetto di tutte le condizioni richieste dalla legge.
Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso proposto in primo grado, ritenendo che i ricorrenti, non avendo impugnato tempestivamente l’ordine di demolizione, non potessero far valere la sospensione del potere sanzionatorio dell’amministrazione neppure contro l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria emessa dal Comune.
Secondo i ricorrenti invece il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria doveva ritenersi illegittimo a prescindere dalla avvenuta impugnazione da parte loro, con autonomo e distinto ricorso, dell’ingiunzione di demolizione, che avrebbe dovuto essere comunque considerata inefficace proprio in virtù della pendenza dell’istanza di sanatoria, non essendo suscettibile, tra l’altro, di alcuna “inottemperanza”.

C. Stato 22/11/2023, n. 10035 ha accolto i motivi di ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
Secondo i giudici, all’istanza di condono devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui agli artt. 38 e 44 della L. 47/1985 - richiamati anche dalle successive leggi sul condono - che prevedono la sospensione dei procedimenti sanzionatori.
Per il Consiglio si tratta di sospensione del tutto automatica, che incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, e ciò fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate. Ne consegue che non è ammissibile una valutazione prognostica da parte del Giudice relativamente all’esito dell’istanza di condono, prima che su di essa si sia determinata l’amministrazione competente.
Inoltre, è stato precisato che la presentazione di un’istanza di condono edilizio successivamente all’emanazione delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale, quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali, e rende inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l’impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione. Ed infatti una nuova valutazione provocata dall’istanza di condono comporterà comunque la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato all’eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria.

In sostanza, solo una volta esitata negativamente l’istanza di condono sarà possibile disporre la demolizione del bene, privando per l’effetto di ogni utilità una decisione circa l’attuale legittimità (o illegittimità) delle opere - e cioè prima che su tale aspetto si sia determinata l’amministrazione anche alla stregua della normativa di favore condonistica - in ogni caso destinata ad essere superata dalla determinazione resa all’esito dell’istanza di condono.
Alla luce di tali principi il Comune non avrebbe, dunque, potuto validamente adottare, in pendenza della domanda di condono, nessuna sanzione di repressione degli abusi edilizi e quindi nemmeno quella per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Da qui l’accoglimento del ricorso e, in riforma della sentenza del TAR, l’annullamento della sanzione pecuniaria contestata.

Dalla redazione