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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 18/12/2013, n. 47
L. R. Abruzzo 18/12/2013, n. 47
- L.R. 25/01/2024, n. 4
- L.R. 27/12/2022, n. 35
- L.R. 28/05/2021, n. 13
- L.R. 13/10/2020, n. 29
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizio |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno; b) Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base al codice di identificazione (microchip); c) Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione; |
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TITOLO I - Competenze |
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Art. 3 - Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero1. La Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo. 2. Il programma, oltre agl |
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Art. 4 - Servizio veterinario A.S.L.1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di Sanità animale di ogni ASL o, ove prevista l'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti: a) provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione, curandone l'aggiornamento; b) collabora con Regione, Comuni ed altre Istituzioni pubbliche presenti nel territorio, Enti ed Associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono; |
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Art. 5 - Comuni1. I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza. 2. I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti: a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge; b) identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina; |
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TITOLO II - Strutture di ricovero |
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Art. 6 - Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni: a) Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associa |
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Art. 7 - Caratteristiche strutturali dei ricoveri1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge |
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Art. 8 - Criteri per la gestione dei canili1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani devono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione e/o terapia, ed eventuale sterilizzazione c |
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Art. 8-bis - Affidamento del servizio di mantenimento e ricovero dei cani a soggetti privati proprietari di strutture di ricovero1. I Comuni, qualora non siano in possesso o non abbiano la disponibilità di strutture pubbliche di ricovero per animali, possono affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio di competenza. 2. Gli affidamenti devono essere svolti attraverso gare d'appalto es |
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Art. 9 - Pronto soccorso veterinario1. Le A.S.L. devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessità a favore dei cani randagi o comunque vaganti, attraverso interventi di |
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TITOLO III - Strutture commerciali |
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Art. 10 - Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attività di toelettatura1. Chiunque intenda attivare le strutture commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario dell |
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Art. 11 - Requisiti strutturali commerciali1. Le strutture commerciali di cui all'art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle |
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TITOLO IV - Anagrafe canina e controllo della popolazione canina e felina |
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Art. 12 - Anagrafe degli animali d'affezione1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a iscrivere all'anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovrà essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L'applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario ASL o da |
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Art. 13 - Codice di riconoscimento1. Tutti i cani presenti sul territorio della Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del collo, alla base del pa |
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Art. 14 - Trasferimento, smarrimento o morte del cane1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo è fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonché cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motiv |
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Art. 15 - Abbandono degli animali1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto. 2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti. 3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere effettuata, con il consenso del proprietario, solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario della A.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici. 4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere pre |
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Art. 16 - Cattura, custodia e ricovero degli animali1. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni. 2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesivi all'animale in collaborazione con i Comuni. 3. I cani |
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Art. 17 - Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi1. La Regione promuove e concorre a finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d'intesa con i Servizi Veterinari delle ASL competen |
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Art. 18 - Protezione dei gatti in libertà1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richies |
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TITOLO V - Protezione degli animali ed istituzione albo regionale delle associazioni protezionistiche |
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Art. 19 - Misure di protezione1. Chiunque possieda o detenga animali d'affezione, a qualunque titolo, è responsabile della loro salute e del loro benessere; deve assicurare loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici legati all'età, al sesso, alla specie ed alla razza; è altresì responsabile della ri |
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Art. 20 - Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di regolamento che det |
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Art. 21 - Affidamento degli animali maltrattati1. Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, della legge 281/1991, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranz |
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Art. 22 - Trasporto di animali1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale nor |
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Art. 23 - Promozione educativa - Corsi di formazione1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zoopr |
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Art. 24 - Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali1. È istituito presso il Servizio veterinario della Regione Abruzzo un Albo regionale al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico ed operanti nella Regione, che ne facciano richiesta. |
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Art. 24-bis - Istituzione e compiti del Garante regionale per i diritti degli animali |
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Art. 24-ter - Elezione, durata e modalità di espletamento del mandato del Garante1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due vot |
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Art. 24-quater - Funzioni del Garante1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: a) vigilare sull'applicazione su tutto il territorio regionale della "Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali", proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, nonché sulla normativa statale, regionale, locale dell'Unione Europea ed internazionale vigente in materia di tutela degli animali; |
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TITOLO VI - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 25 - Organi di vigilanza1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L. 2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurez |
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Art. 26 - Sanzioni amministrative1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai sensi dell'art. 5 della Legge 2 |
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TITOLO VII - Provvidenze per i danni provocati da cani randagi o inselvatichiti |
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Art. 27 - Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti1. La Regione, nei limiti dell'apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e zootecniche per la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o ins |
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Art. 28 - Abrogazioni1. La L.R. 21 settembre 1999, n. 86 è abrogata. 2. La L.R. 23 gennaio 2004, n. 8 è abrogata |
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Art. 29 - Norma finanziaria1. I fondi nazionali di cui all'art. 8, della legge 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per le esigenze dei servizi veterinari ASL e per i compiti assegnati al servizio veterinario regionale nelle quote spettanti. 1-bis. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle dispo |
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Art. 30 - Norma transitoria1. Le strutture esistenti e operanti si adeguano alle disposizioni dell'Allegato A, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 31 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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Allegato A - Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri
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Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 28/05/2021, n. 13.
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