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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Decadenza del permesso di costruire e necessità di provvedimento espresso
L’art. 15 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 prevede che nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e che:
- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
- quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade per la parte non eseguita tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
Nel caso affrontato dal TAR Campania-Salerno 13/11/2023, n. 2544, il ricorrente contestava l’ordine di demolizione riferito ad una palazzina realizzata in epoca successiva al termine di validità degli atti autorizzatori rilasciati. Secondo il Comune l’immobile era pertanto da considerarsi privo di titolo abilitativo.
In proposito i giudici hanno ritenuto dirimente rispetto ad ogni altra valutazione la circostanza, eccepita dalla parte ricorrente e non contestata, della mancanza di un formale provvedimento di decadenza del permesso di costruire già rilasciato.
Sul punto, il TAR ha infatti ritenuto di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall'inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati. L’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc (cioè non dal momento in cui il provvedimento viene adottato, ma dal momento in cui si è verificato il decorso infruttuoso del termine), è comunque condizione indispensabile perché l’effetto decadenziale del titolo edilizio diventi operativo (C. Stato 16/03/2023, n. 2757; C. Stato 22/10/2015, n. 4823; TAR Campania Napoli 03/04/2020, n. 1322).
La ragione, che giustifica l'obbligo per l'ente locale di adottare un atto che formalmente dichiari l'intervenuta decadenza del permesso di costruire, è stata individuata nella necessità di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustifichino la pronuncia stessa (C. Stato 27/10/2009, n. 6545; TAR Campania Napoli 03/04/2020, n. 1322).
Poiché nel caso di specie l’intervenuta decadenza del permesso di costruire non era stata puntualmente formalizzata in un espresso provvedimento amministrativo nei termini richiesti dalla giurisprudenza, il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordine di demolizione.