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Sent. C. Giustizia UE 12/10/2023, n. C-645/22

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Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola - Volontà del consumatore di mantenere il contratto modificando le clausole dichiarate abusive - Poteri del giudice nazionale.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, qualora un giudice nazionale abbia constatato l’impossibilità di mantenere un contratto dopo la soppressione di una clausola abusiva e il consumatore interessato esprima la volontà di mantenere tale contratto modificando detta clausola, tale giudice possa statuire sulle misure da adottare affinché l’equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi delle parti di detto contratto sia ripristinato senza previamente esaminare le conseguenze di un annullamento del medesimo contratto nel suo complesso, e ciò anche se detto giudice ha la possibilità di sostituire tale clausola con una disposizione di diritto interno di natura suppletiva o con una disposizione applicabile in caso di accordo tra tali parti.

Dalla redazione