Regolam. R. Puglia 09/12/2013, n. 26 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Puglia 09/12/2013, n. 26

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
Con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 04/06/2015, n. 15
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina ed attua quanto previsto all’art. 113 del D.lgs. n. 152/06

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Art. 2 - (Principi generali)

1. Il presente regolamento ha come finalità precipua la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti.

2. In coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008

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Art. 3 - (Definizioni)

1. Fatte salve le definizioni di cui all’art. 74 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., ai fini del presente regolamento si intende per:

a. Acque meteoriche di dilavamento: le acque di pioggia che precipitano sull’intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all’immissione;

b. Acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione uniformemente distribuita:

I. di 5 (cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, inferiore o uguale a 10.000 (diecimila) mq;

II. compresa tra 5 (cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm per le superfici scolanti di estensione rientranti tra 10.000 (diecimila) mq e 50.000 (cinquan

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Art. 4 - (Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate)

1. Le acque di fognature urbane di tipo separato, che convogliano le sole acque meteoriche provenienti da aree urbane, strade, piazzali, ed ogni altra pertinenza urbana ed extraurbana non strettamente connessa ad attività produttive, sono ammesse in tutti i recapiti finali, ma è comunque vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentito realizzare sistemi di smaltimento a gravità nel sottosuolo nei casi di fognature urbane di tipo separato il cui scarico ricade nel recapito finale di un bacino endoreico e per le quali sia dimostrata, con relazione tecnica firmata da professionista abilitato, l’impossibilità di realizzare sistemi di smaltimento a gravità in altri corpi ricettori. Esclusivamente con ordinanza di cui all’art. 54 del D.lgs. 18.07.2000 n. 267 R, è ammesso l’utilizzo dei

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Art. 5 - (Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)

1. Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del presente Regolamento, sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali. Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Fer

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Art. 6 - (Scarichi ed immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di verifica della compatibilità ambientale)

1. Gli scarichi e le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interven

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Art. 7 - (Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività non pericolose)

1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 12 del 16 giugno 2011 R, gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 200 (duecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano.

2. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento n

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CAPO II - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE
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Art. 8 - (Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a regolamentazione)

1. Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori.

2. Ai fini del presente regolamento si identificano, a titolo indicativo, i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c’è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose:

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Art. 9 - (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all’art. 8 della presente disciplina devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita re

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Art. 10 - (Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all’art. 8 della presente disciplina, sono sottoposte, entro 48 ore dal termine dell’evento meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco tale da conseguire:

a. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., per le immissioni in fogna nera e gli scarichi nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali;

b. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4, di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., nel caso di scarico nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.

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Art. 11 - (Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

1. Fermo restando l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pio

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Art. 12 - (Prevenzione dall’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Le superfici scolanti delle attività di cui all’art. 8 della presente disciplina devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l’inquinamento delle acque di pri

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Art. 13 - (Zone di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione)

1. Nelle more dell’individuazione e delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all’art. 94 del D.lgs. n. 152/06, gli scarichi di cui all’art. 10 della presente disciplina, nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano. Qualora si dimostri, nella relazione idrogeologica firmata da tecnico abilitato, che la direzione ed il verso di moto della falda idrica sotterranea ricada a valle idrologica dell’opera di captazione potabile e che il cono di depressione della falda idrica indotto da quest’ultima non raggiunga il punto di scarico, possono essere autorizzati sc

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CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO E SANZIONATORIO
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Art. 14 - (Competenze)

1. Ai sensi della LR n.31/95, nonché del Titolo VIII della LR n. 17/2000, è attribuita alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque meteoriche di

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Art. 15 - (Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione e della domanda di autorizzazione)

1. Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da rete fognaria separata, di cui all’art. 4 del presente regolamento, è tenuto a richiedere all’Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell’attivazione dello stesso scarico prima della realizzazione delle opere. Tale autorizzazione all’attivazione non è soggetta ai termini di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, fermo restando che la stessa dovrà essere rinnovata prima della realizzazione di qualsiasi modificazione rispetto a quanto autorizzato e decade automaticamente per avvenute modificazioni rispetto a quanto autorizzato.

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Art.16 - (Autorizzazioni per edifici esistenti)

1. Per edifici e installazioni esistenti si intendono quelli destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui al presente regolamento, che all’entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla circostanza che siano già in esercizio o che gli inerenti lavori

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Art. 17 - (Autorizzazione per nuovi edifici ed istallazioni)

1. Per edifici e installazioni nuovi si intendono quelli destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di

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Art. 18 - (Validità della autorizzazione e della comunicazione)

1. L’ autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne è valida per 4 (quattro) anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

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Art. 19 - (Revoca dell’autorizzazione)

1. L’ autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne deve essere revocata in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente

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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 20 - (Vigilanza e Controllo)

1. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne vengano recapitate nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle fattispecie d

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Art. 21 - (Sanzioni)

1. Per le violazioni e le inosservanze alle disposizioni normative riguardanti le acque meteoriche di

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Art. 22 - (Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già in possesso di autorizzazione ovvero abbiano già presentato comunicazione si dispone che:

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