Sent. C. Giustizia UE 21/09/2023, n. C-139/22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP20943

Sent. C. Giustizia UE 21/09/2023, n. C-139/22

10816274 10816274
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera - Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di conversione - Registro nazionale delle clausole di condizioni generali giudicate illecite - Obbligo di informazione.

1) L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale sia considerata abusiva dalle autorità nazionali interessate per il solo fatto che il suo contenuto è equivalente a quello di una clausola di un contratto tipo iscritta nel registro nazionale delle clausole di condizioni generali giudicate illecite.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto, che, a causa delle condizioni di adempimento di determinati obblighi del consumatore interessato da essa previste, debba essere considerata abusiva, non può perdere tale carattere a causa di un’altra clausola di tale contratto che preveda la possibilità per tale consumatore di adempiere i suoi obblighi a condizioni diverse.

3) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della stessa, deve essere interpretato nel senso che un professionista ha l’obbligo di informare il consumatore interessato delle caratteristiche essenziali del contratto con esso concluso e dei rischi connessi a tale contratto, e ciò anche qualora tale consumatore sia un suo dipendente e abbia conoscenze pertinenti nel settore di detto contratto.

Dalla redazione