Sent. C. Giustizia UE 07/09/2023, n. C-461/21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 07/09/2023, n. C-461/21

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Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Esenzioni - Operazioni di trasporto su strada direttamente connesse all’importazione di beni - Regime probatorio - Articoli 56 e 57 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Recupero dell’IVA effettuato da un non residente - Tassazione del corrispettivo versato a titolo dell’imposta sui redditi delle persone non residenti - Ritenuta alla fonte sui residenti.

1) L’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e l’articolo 144 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, al fine di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per i servizi di trasporto connessi all’importazione di beni, quando il trasporto di una merce importata nell’Unione europea viene effettuato da un soggetto passivo fra lo Stato membro nel cui territorio è situato il luogo di introduzione di tale bene nell’Unione e un luogo di destinazione situato in un altro Stato membro, la registrazione dell’operazione d’importazione non comporta, per tale stesso fatto e sistematicamente, l’inclusione delle spese di detto trasporto nella base imponibile dell’IVA della merce importata.

2) L’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, nonché l’articolo 144 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro consistente nel rifiutare automaticamente l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto connessi all’importazione di beni per il motivo che il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta non ha presentato i documenti specifici prescritti dalla normativa nazionale, pur se produce altri documenti, della cui autenticità o affidabilità nulla consente di nutrire dubbi, atti a dimostrare che le condizioni cui dette disposizioni subordinano il diritto all’esenzione dall’IVA sono soddisfatte.

3) Gli articoli 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che, da un lato, costituisce una prestazione di servizi, ai sensi degli articoli suddetti, una prestazione consistente nel recuperare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e i diritti di accisa presso le amministrazioni finanziarie di più Stati membri e, dall’altro, che l’applicazione di una ritenuta alla fonte sui redditi percepiti per una prestazione di servizi realizzata da un prestatore non residente, mentre una prestazione equivalente realizzata da un prestatore di servizi residente non vi sarebbe soggetta, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Tale restrizione può essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficace riscossione dell’imposta, nella misura in cui sia idonea a conseguire detto obiettivo e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.

4) L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale, di regola, i prestatori di servizi non residenti sono tassati alla fonte sui redditi percepiti per i corrispettivi per i servizi prestati, senza ottenere la possibilità di dedurre le spese professionali direttamente connesse a tali attività, mentre una siffatta possibilità è concessa ai prestatori di servizi residenti, a meno che la restrizione alla libera prestazione dei servizi che comporta detta normativa non risponda ad un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato FUE e non sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

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