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L. R. Abruzzo 16/10/2023, n. 42

Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/01/2024, n. 4
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna, con la presente legge la Regione Abruzzo disciplina il superamento delle Comunità montan

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Art. 2 - (Unioni montane e ambito territoriale omogeneo)

1. L’unione di comuni costituita in territorio montano è denominata Unione montana.

2. Le Unioni montane sono costituite di diritto tra i comuni, montani e parzialmente montani, ricompresi nei territori delle Comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed oggetto delle procedure di liquidazione.

3. I commissari straordinari di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane), entro

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Art. 3 - (Norme sul funzionamento dell’Unione montana)

1. Le Unioni montane sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall’articolo 32 del d.lgs. 267/2000.

2. Ciascuna Unione montana ha autonomia statutaria e potestà regolamentare.

3. Sono organi dell’Unione montana il consiglio, il presidente e la giunta, nonché l’organo di revisione economico-finanziaria.

4. Gli organi dell'Unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la

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Art. 4 - (Superamento delle Comunità montane mediante subentro delle Unioni montane)

1. Le Unioni montane costituite ai sensi della presente legge succedono nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana.

2. Al di fuori dei casi previsti

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Art. 5 - (Funzioni delle Unioni montane)

1. L’Unione montana esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa vigente in favore dei territori montani.

2. L'unione montana esercita inoltre:

a) le funzioni e i servizi già esercitati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Comunità montane soppresse;

b) le funzioni amministrative nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'

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Art. 6 - (Incentivi regionali per le gestioni associate dei comuni montani)

1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione e superamento delle Comunità montane soppresse incentivando l’esercizio associato da parte delle Unioni montane in coerenza con le norme della presente legge, nonché con specifici finanziamenti previsti annualmente nella legge di bilancio regionale e con le risorse provenienti dallo Stato.

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Art. 7 - (Scioglimento delle Unioni montane)

1. Lo scioglimento dell’Unione montana si verifica di diritto, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2, in seguito alla deliberazio

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Art. 8 - (Norme transitorie e finali)

1. Fino all’insediamento dei nuovi organi dell’Unione montana, il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) continua a svolgere le funzioni connesse all’esercizio del proprio mandato.

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Art. 9 - (Abrogazioni)

1. In considerazione della competenza ministeriale in materia di bacini imbriferi montani e di sovra canoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e 22 dic

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Art. 10 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni della presente legge, determinati complessivamente in euro 830.000,00 per l’anno 2023, euro 1.330.000,00 per l’anno 2024 ed in euro 2.050.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte:

a) Anno 2023: per euro 500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 16, Program

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Art. 11 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

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