L. R. Lazio 10/10/2023, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 10/10/2023, n. 13

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.
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Art. 1 - Art. 2 Omissis

 

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Art. 3 - (Disposizioni per la realizzazione di un servizio ferroviario diretto a elevate prestazioni)

1. La Regione, nell'ambito della propria attività di programmazione in materia di trasporti e infrastrutture nonché in coerenza con le politiche previste a livello dell’Unione europea e nazionale, promuove il potenziamento dei servizi di trasporto nel territorio regionale attraverso la realizzazione di un servizio ferroviario a elevate prestazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e tenuto conto della sperimentazione del servizio effettuata con Trenitalia S.p.A. in esito alle attività istruttorie conseguenti agli indirizzi contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 576 (Linea ferroviaria FL6 Cassino-Roma. Avvio di un servizio sperimentale de

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Art. 4 - Art. 5 Omissis

 

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Art. 6 - (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0” e al comma 159 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a disposizioni per la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale, e successive modifiche)

1. Alla l.r. 17/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’Azienda Lazio.0, ferma restando l’autonomia imprenditoriale degli enti del servizio sanitario regionale, esercita le seguenti funzioni:

a) centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sa

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Art. 7 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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Tabella A - Omissis

 

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