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Sent. C. Giustizia UE 13/07/2023, n. C-344/22

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso - Enti di diritto pubblico - Comune che percepisce un’imposta di soggiorno per la messa a disposizione di strutture termali accessibili a tutti.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non costituisce una "prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso", ai sensi di detta norma, la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune, qualora quest’ultimo, in base ad uno statuto comunale, riscuota un’imposta di soggiorno giornaliera di un determinato importo dai visitatori che vi soggiornano, allorché l’obbligo di versare tale imposta è collegato non già all’utilizzo di dette strutture, bensì al soggiorno nel territorio comunale, e tali strutture sono liberamente e gratuitamente accessibili a tutti.

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