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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 08/07/1996, n. 24
L. R. Emilia Romagna 08/07/1996, n. 24
L. R. Emilia Romagna 08/07/1996, n. 24
Testo coordionato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/07/1997, n. 22
- L.R. 25/10/1997, n. 35
- L.R. 26/04/2001, n. 11
- L.R. 22/12/2011, n. 21
- L.R. 21/12/2012, n. 21
- L.R. 21/11/2013, n. 23
- L.R. 18/07/2014, n. 17
- L.R. 30/07/2015, n. 13
- L.R. 29/07/2016, n. 15
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il pro |
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Art. 3 - Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica1. Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia. |
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Art. 4 - Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più Comuni, nell'ipo |
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Art. 5 - Area metropolitana1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'Area metropolitana d |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO TERRITORIALE |
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TITOLO III - PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI COMUNALI E PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI |
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Art. 8 - Iniziativa1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale: a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. “18”N16 dello Statuto regionale; b) dalla Giunta regionale e dagli altri sogge |
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Art. 8 bis - Procedimento di fusione per incorporazione1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno. 2. I Comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, indicono il referendum qualora in ciascun Comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i t |
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Art. 10 - Pareri degli enti localiN3 1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, a |
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Art. 11 - Consultazione delle popolazioni interessate1. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi: a) quando la proposta di modifica sia conforme al programma di riordino territoriale; b) quando, su un progetto di legge di iniziativa popolare, siano state raccolte tante firme di elettori che rappresentino: 1) la maggioranza della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti inferiore ai 5.000 elettori; 2) il 30% della popolazione interessa |
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Art. 12 - Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale1. Il Consiglio regionale, qualora deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare. 2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale. 3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre. 4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa: a) nei quattro mesi che precedono la scadenza dell’Assemblea legislativa regionale e nei tre mesi successivi alla elezione della nuova Assemblea; N12 b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio. 5. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche, o referendum nazionali, o altri referendum region |
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Art. 12 bis - Propaganda elettorale indiretta1. Nelle consultazioni referendarie per le variazioni territoriali e di denominazione di Comuni è garantita adeguata partecipazione a tutti coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppi politi |
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Art. 13 - Approvazione della legge e deliberazione definitiva |
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Art. 13 bis - Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all’articolo 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell’articolo 50 |
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Art. 14 - Successione nei rapporti1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni. 2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri: |
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Art. 14 bis - Osservatorio regionale delle fusioni1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrati |
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TITOLO IV - STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI E PER LA FUSIONE DI COMUNI |
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Art. 18-bis - Incentivazione delle fusioni di Comuni1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano al |
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TITOLO V - NORME FINANZIARIE E INTERPRETATIVE |
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Art. 19 - Norme finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di |
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Art. 20 - Norme interpretative1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera: |
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Art. 21 - Abrogazioni1. Il comma 5 dell'art. 8, la lett. d) del comma 2 dell'art. 30, e l'intero art. 34 della L.R. 5 gennaio 1993 n. 1 sono abrogati. |
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