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14/08/2023

Proroga Superbonus villette e nuova comunicazione per i crediti non fruibili

Il D.L. 10/08/2023, n. 104 ha approvato la proroga al 31/12/2023 del Superbonus per interventi du edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e autonome. Previsto inoltre un nuovo adempimento per i crediti non utilizzati derivanti da bonus fiscali edilizi.

Il D.L. 10/08/2023, n. 104 (G.U. 10/08/2023, n. 186), recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici”, con gli artt. 24 e 25, si occupa di Superbonus e di cessione dei crediti derivanti dai bonus fiscali edilizi.

Di seguito i dettagli.

PROROGA SUPERBONUS UNIFAMILIARI E FUNZIONALMENTE AUTONOME - L’art. 24 del D.L. 104/2023 introduce l’ennesima proroga del termine per avvalersi del Superbonus 110% per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari e sulle unità unifamiliari funzionalmente indipendenti e autonome.
La disposizione, al comma 1, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, art. 119 del D.L. 34/2020, stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti e autonome, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro 31/12/2023 (rispetto al precedente termine del 30/09/2023).
La proroga (come la precedente) resta limitata ai casi in cui sia stata rispettata la condizione di aver realizzato almeno il 30% dei lavori alla data del 30/09/2022.

Per dettagli sulle implicazioni e sugli adempimenti connessi si veda l’approfondimento Superbonus unifamiliari e scadenza al 31/12/2023: adempimenti connessi e chiarimenti.

Di seguito il testo dell’articolo e il testo coordinato del comma 8-bis, secondo periodo, art. 119 del D.L. 34/2020, come risultante dopo la modifica.

ART. 24 - (Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica)
1. All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

COMMA 8-BIS, SECONDO PERIODO, ART. 119 DEL D.L. 34/2020
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

CESSIONE CREDITI BONUS EDILIZI - L’art. 25 del D.L. 104/2023 dispone che i crediti non utilizzati derivanti dall'esercizio opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura in riferimento a bonus fiscali edilizi - che risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di fruizione - devono essere oggetto da parte dell'ultimo cessionario di una comunicazione all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Si potrebbe trattare, ad esempio, dei crediti non utilizzabili per esaurimento della capienza fiscale dell'ultimo cessionario, oppure oggetto di sequestro da parte dell’Amministrazione finanziaria oppure ancora bloccati da errori nelle comunicazione di opzione.
Spetterà ad un successivo provvedimento dell’Agenzia entrate di stabilire con precisione le casistiche e le operative.

Di seguito il testo dell’articolo.

ART. 25 - (Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dalla redazione