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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: difformità costi della manodopera e verifica congruità dell'offerta
Fattispecie
Nell'ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per lavori di ripristino funzionalità strutturale, la questione controversa sottoposta all’ANAC verteva sulla legittimità dell'esclusione comminata all’o.e. istante, in quanto, a seguito della verifica di congruità dell’offerta presentata, la stazione appaltante aveva ritenuto che i costi della manodopera offerti non fossero accettabili.
Osservazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 12/07/2023, n. 326, ha osservato quanto segue:
- il provvedimento di esclusione verteva essenzialmente su due profili di illegittimità dell’offerta presentata: da un lato, i costi della manodopera sono stati considerati incomprimibili, mentre, dall’altro, è stato affermato che tali costi offerti sarebbero stati anche inferiori ai minimi salariali retributivi indicati dalle tabelle previste dall’art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016;
- per quanto concerne l'incomprimibilità, la stima dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante non costituisce un parametro assoluto di valutazione della congruità dell’offerta, per cui un eventuale scostamento da essi, specie se limitato, non determina automaticamente un giudizio di anomalia, cui consegue l’esclusione immediata dell’offerta;
- le tabelle ministeriali esprimono in sostanza un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici (Sent. C. Stato 21/09/2020, n. 5483);
- se nulla vieta di formulare un’offerta con costi della manodopera inferiori a quelli indicati nelle tabelle ministeriali, sia pure nel rispetto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi e fatta salva la verifica di congruità da parte della stazione appaltante, ne consegue che la configurazione del costo della manodopera quale importo certo ed invariabile, prefissato dalla stazione appaltante, non era conforme al quadro normativo; dunque legittimamente il concorrente poteva offrire un costo del personale più basso;
- con riferimento ai costi offerti che sarebbero risultati inferiori alle tabelle ministeriali, dall’esame della documentazione prodotta dall’o.e. e in assenza di precipue controdeduzioni, i minimi salariali di cui alle tabelle ministeriali di riferimento risultavano comunque essere stati rispettati.
Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha ritenuto che la condotta della stazione appaltante non risultava conforme alla disciplina di settore ed alla lex specialis di gara.
In via generale, l'ANAC ha ribadito che in sede di verifica di anomalia dell’offerta, la difformità del costo del lavoro da quello indicato nelle tabelle ministeriali non è profilo dirimente per trarne la conclusione dell’incongruità dell’offerta, poiché le tabelle costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità. Sono, infatti, consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte e spetta alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell’offerta ed indurre ad un giudizio di anomalia della stessa. Le tabelle ministeriali, infatti, indicano esclusivamente il costo medio orario del lavoro elaborato su basi statistiche; esse, dunque, non sono un limite inderogabile per gli operatori economici perché è ben possibile che il costo proprio del singolo operatore economico sia diverso dal costo medio.