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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 01/10/2013, n. 1810
Deliberaz. G.R. Puglia 01/10/2013, n. 1810
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[Premessa]L’Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio e confermata dalla Dirigente dello stesso, riferisce quanto segue: Premesso che: - Con deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2009, n. 1947, è stato adottato lo Schema del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR) ai sensi del 2° comma dell’art. 2 della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, Norme per la pianificazione paesaggistic |
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”. L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza |
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CIRCOLARE - Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013. |
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1. Incoerenza delle perimetrazioni dei beni paesaggistici con la definizione normativa degli stessiSono soggetti alla procedura di cui all’art. 146 del codice gli interventi ricadenti nelle aree di cui agli artt. 136 e 142 del codice come perimetrati nel PPTR. La perimetrazioni dei beni di cui all’art. 142 operata nei piani paesaggistici è una mera ricognizione di beni la cui tutela è invece vigente “ope legis”. Si riporta un illuminante passo della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 6372 del 12 dicembre 2012 “Il Collegio ritiene di dover aderire a quell’orientamento espresso in sede consultiva (Cons. Stato, II, 20 maggio 1998, nn. 548 e 549) secondo il quale “la relazione giuridica tra vincolo paesaggistico - ambientale e piano paesistico è sia, in senso diacronico e procedimentale, di presupposizione (Corte costit., 13 luglio 1990, n. 327; 7 novembre 1994, n. 379; 28 luglio 1995, n. 417; Cons. Stato, VI, 14 gennaio 1993, n. 29; VI, 14 novembre 1992, n. 873; VI, 30 marzo 1994, n. 450; VI, 4 aprile 1997, n. 553; VI, 20 gennaio 1998, n. 106), sia, in senso gerarchico e sostanziale, di sottoordinazione del piano al vincolo, e di sovraordinazione del piano stesso alla autorizzazione: e ciò vuoi per il piano paesistico, vuoi, per le aree assoggettate a detti vincoli e limitatamente a ciò che attiene alla gestione dei vincoli stessi, per il piano urbanistico - te |
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Ville e giardini pubblici e privatiDalla lettura di alcune delle osservazioni e dei primi commenti al Piano è emerso che sembrerebbero stati cartografati come Boschi ville o giardini privati. Considerato che l’art. 58 delle NTA nel definire i boschi esclude i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno, l’eventuale |
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2. Vigenza della norma di salvaguardia nelle aree urbane (rientranti nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 142 del Codice) gravate da vincoli paesaggistici ex art. 136 (es. centri urbani costieri)Il Piano ha operato una ricognizione delle aree interessate da tutele di cui all’Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ridisegnando i perimetri in modo da renderli disponibili in formato digitale, e operando la c.d. “vestizione” che è stata riportata nelle Schede definite come PAE; in esse sono state riprese le componenti strutturanti il paesaggio di cui all’art. 38 delle NTA, con le relative prescrizioni. Nel caso dei territori costieri (Art. 41 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche - |
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3. Paesaggi ruraliNella definizione di paesaggi rurali di cui all’art. 76 delle NTA si trova che sono considerati paesaggi rurali “quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione tra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri” è evidente che la definizione riporta alle aree agricole che |
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4. Possibilità di correggere gli errori cartografici anche nella fase transitoriaL’art. 104 co. 1 del PPTR, a regime, prevede che i Comuni o i soggetti comunque interessati pos |
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5. Primi adempimenti di cui al PUTT/p art. 5.05I comuni che hanno i primi adempimenti in corso proseguono nell’iter ai sensi dell’art. 5 |
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6. PUG e adeguamenti al PUTT/P dei piani vigenti ancora in itinereLe procedure di adeguamento in corso vanno concluse, avendo cura di considerare, come peraltro già i |
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7. Aree Protette – norme di salvaguardia contenute nei provvedimenti istitutivi delle stesse e compatibilità con il PPTRLa norma di cui all’art. 71 delle NTA, con particolare riferimento al secondo capoverso del comma 1, laddove richiede la verifica di |
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8. Procedimenti nella fase transitoria fra adozione e approvazioneSi deve infine precisare che l’adozione del PPTR non fa venir meno la vigenza del PUTT/p, che cesserà di avere efficacia solo con l’approvazione definitiva del PPTR. Tutte le istruttorie, pertanto, dovranno essere condotte ai sensi del PUTT/p, sia dal punto di vista procedurale che delle norme sostanziali: se in ipotesi un intervento dovesse presentarsi conforme al PPTR ma non al PUTT/P l’istanza dovrà essere rigettata in quanto è il PUTT/p lo strumento attualmente vigente. Si aggiunge a carico degli istruttori e dei RUP l’onere di verificare il non contrasto dell’intervento con le norme del PPTR aventi carattere prescrittivo in virtù dell’ar |
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