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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 18/07/2023, n. 11
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- L.R. 19/12/2023, n. 25
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Art. 1 - Oggetto1. Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di urbanistica e di turismo di cui, rispettivamente, all'articolo 2, primo comma, lettere g) |
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Art. 4 - Adempimenti amministrativi1. Al fine di consentire le attività di verifica in merito alla corretta applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 6 e un'adeguata attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 8, prima dell'avvio dell'attività, il locatore per finalità turistiche è tenuto a trasmettere al Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio ad uso turistico una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante, per ognuno di essi: a) l'indirizzo e i relativi estremi catastali; b) |
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Art. 5 - Condizioni di esercizio dell'attività1. Negli alloggi a uso turistico possono essere erogati esclusivamente i seguenti servizi: a) ricevimento; |
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Art. 6 - Imposta di soggiorno1. Al solo fine dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, gli alloggi a uso turistico di cui alla presente legge sono parificati alle strutture turi |
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Art. 8 - Vigilanza e controllo1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per le materie di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza |
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Art. 9 - Sanzioni1. In caso di omessa dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 4 e 5, e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), il locatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di mendace o incompleta dichiarazione il locatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.800. 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 2.400 il locatore per finalità turistiche che ometta di trasmettere all'amministratore del condominio la comunicazione |
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Art. 10 - Disposizioni finali e transitorie1. La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2023. 2. Entro il 31 dicembre 2023, il locatore di un alloggi |
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Art. 11 - Modificazioni alla L.R. 11/19961. Il comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 11/1996 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11-bis - Piattaforma telematica |
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Art. 12 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e gli effetti ottenuti dagli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche sui destinatari della misura. A tale scopo, la Giunta regionale presenta al |
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Art. 13 - Disposizioni finanziarie1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 50.000 per l'anno 2024. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico |
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