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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 28/04/2008, n. 20
L. R. Toscana 28/04/2008, n. 20
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- L.R. 30/12/2014, n. 90
- L.R. 09/08/2013, n. 47
- L.R. 14/12/2009, n. 75
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale a soggetti di diritto privato, in attuazione dell'articolo |
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Art. 2 - Finalità1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi: |
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Art. 3 - Principi1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di program |
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Capo II - Partecipazione ad associazioni |
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Art. 4 - Adesione ad associazioni esistenti1. L'adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta, con deliberazione, dal Consiglio regionale, qualora l'associazione svolga un'attività funzionale ai compiti istituzionali del C |
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Art. 5 - Costituzione di associazioni nuove1. La promozione della costituzione, da parte della Regione, di nuove associazioni è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 |
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Art. 6. - Recesso1. Il recesso della Regione dalle associazioni di cui all'articolo 4, è disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4, co |
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Capo III - Partecipazione a fondazioni |
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Capo IV - Partecipazione a società |
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Art. 9 - Partecipazione a società esistenti1. La partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'artic |
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Art. 10 - Costituzione di società nuove1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di società nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 30, 31 e 32 della l. 244/2007, neg |
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Art. 11 - Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni1. La dismissione, l'incremento o la riduzione, da parte della Regione, della partecipazione a società di cui detiene la maggioranza del capitale è disposta dal Consiglio regionale negli at |
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Art. 12 - Scelta dei soci1. La scelta dei soci partecipanti alle società di cui all'articolo 10 o interessate dalle variazioni di cui all'articolo 11 avviene mediante procedur |
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Capo V - Governo delle partecipazioni |
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Art. 13 - Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni1. La Regione esercita le prerogative di socio nelle associazioni tramite il Presidente della Giunta, o l'assessore da lui delegato. |
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Art. 14 - Esercizio delle prerogative di socio nelle società1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato. |
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Art. 15 - Relazioni al Consiglio regionale |
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Art. 16 - Coordinamento delle partecipazioni1. Ai fini dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 15, la Giunta regionale definisce con deliberazione una procedura di monitoraggio dell |
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Capo VI - Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione |
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Art. 17 - Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione1. Nelle società a totale partecipazione regionale, anche indiretta, il numero dei componenti degli organi amministrativi è compreso fra tre e cinque |
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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)1. Dopo l'articolo 10 della L.R. n. 5/2008 è inserito il seguente: |
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Art. 18-bis - Esclusione |
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Capo VII - Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione |
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Art. 19 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione1. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dalla Regione non può essere superiore rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale. |
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Art. 20 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali1. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superio |
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Art. 21 - Compensi degli organi amministrativi delle società miste |
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Art. 22 - Emolumenti1. Agli amministratori delle società di cui al presente capo è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, n |
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Art. 22-bis - Esclusione |
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Capo VIII - Pubblicità dei dati |
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Art. 23 - Pubblicità dei dati1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misu |
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Capo IX - Norma transitoria |
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Art. 24 - Norma transitoria1. Il Consiglio regionale valuta, entro il 31 ottobre 2008, la conformità delle partecipazioni societarie esistenti con le disposizioni contenute nella presente legge, tenuto conto delle ricadute occupazionali; in caso di non conformità, la Giunta regionale provvede entro il 30 giugno 2009 alla dismissione delle stesse, con procedure di evidenza pubblica. 2 |
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