Deliberaz. G.R. Piemonte 13/07/2023, n. 26-7197 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Piemonte 13/07/2023, n. 26-7197

D.lgs 152/2006 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS): disposizioni operative per l'espressione del parere motivato regionale, per la dichiarazione di sintesi e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato.
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Testo del documento

 

Premesso che:

la Valutazione ambientale strategica è normata a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

a livello nazionale, la materia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la cui Parte Seconda concerne: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”;

la deliberazione della Giunta regionale del 12 aprile 1999, n. 21-27037 (L.R. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative) ha adottato le indicazioni procedurali per la disciplina delle procedure di VIA;

con deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) sono stati definiti indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, specificando, in particolare, che:

- “per quanto riguarda l’autorità competente […] in attuazione di quanto previsto dalla norma statale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, la stessa debba essere identificata nell’amministrazione competente all’approvazione del Piano o Programma”;

- “per quanto riguarda la responsabilità di procedimento, affidata nella VIA alla struttura competente individuata specificamente in relazione alla tipologia di opera o intervento si ritiene, in linea generale, che nel caso in cui la Regione debba esprimere il parere di compatibilità ambientale di un piano o programma non di livello regionale, ovvero nel caso in cui debba esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di competenza statale, debba essere responsabile del coordinamento delle funzioni di espletamento delle procedure di VAS la struttura regionale competente per materia, la quale opera in raccordo con il nucleo centrale”;

- “nel caso di piani o programmi regionali, in cui la struttura regionale competente per materia coincide con la struttura che predispone gli elaborati di Piano o Programma ed il relativo rapporto ambientale, è respon

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