FAST FIND : FL7719

Flash news del
21/07/2023

Appalti pubblici: obbligo iscrizione nella white list del soggetto esecutore della prestazione

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che l'iscrizione alla white list deve essere posseduta dal soggetto che effettivamente svolge la prestazione esposta a rischi di infiltrazione mafiosa.

Fattispecie
Nel caso di specie, nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento di progettazione esecutiva e lavori di riqualificazione, l'operatore economico, giunto secondo nella graduatoria della procedura di gara, aveva contestato l’assenza del requisito dell’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente competente in capo alla società aggiudicataria.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera 294/2023, ha svolto le seguenti considerazioni:
- ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 06/11/2012, n. 190, l'iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio, di ordine generale e attinente alla moralità dell’impresa, per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come esposti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa;
- nel Bando-tipo n. 1, di cui alla Delib. ANAC 27/06/2023, n. 309, è stato previsto che - in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 - bisogna inserire la prescrizione: gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
- con il Comunicato del Presidente del 17/01/2023, è stato chiarito che se il bando di gara prevede quale attività oggetto della procedura di affidamento delle attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate dall’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alla white list della prefettura territorialmente competente e la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa risulti iscritta; inoltre, l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (si veda Appalti pubblici: rischio di infiltrazioni mafiose e iscrizione nella white list).

Conclusioni ANAC
Considerato quanto sopra, l'ANAC ha concluso che la stazione appaltante è tenuta a verificare se le attività indicate nel disciplinare come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa saranno svolte direttamente dalla società aggiudicataria e a provvedere alla sua esclusione dalla gara in caso di difetto di iscrizione nella white list; ovvero se, al contrario, le suddette lavorazioni saranno subappaltate o subaffidate a soggetto terzo, circostanza al ricorrere della quale sarà quest’ultimo a dover dimostrare di possedere il requisito dell’iscrizione nella white list.

In via generale, l'ANAC ha indicato che, qualora il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente che dichiari di eseguirle in proprio è tenuto a possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list.

Dalla redazione