Codice dei contratti pubblici 2023: struttura, vigenza e periodo transitorio | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ultimo aggiornamento
27/07/2023

Codice dei contratti pubblici 2023: struttura, vigenza e periodo transitorio

A cura di:
  • Dino de Paolis
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STRUTTURA E IMPOSTAZIONE GENERALE DEL CODICE 2023
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Obiettivi

Tra i principi cardine ispiratori del “vecchio” Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, spiccavano:

1) il divieto del c.d. “Gold plating”, tradotto dalla lettera a), comma 1, art. 1 della L. 28/01/2016, n. 11 (le legge delega che portò all’emanazione del Codice 2016) come “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive”;

2) il ruolo cardine svolto dall’ANAC, che si esplicava anche e soprattutto nella concretizzazione della c.d. “soft law”, tradotto dalla lettera t), comma 1, art. 1 della menzionata L. 11/2016 come “adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”.

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Struttura e contenuti

Il Codice 2023 è organizzato secondo una struttura gerarchica suddivisa come indicato nella tabella seguente.


LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE

E DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I - DEI PRINCIPI

Titolo I - I principi generali

Artt. 1-12


Titolo II - L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento

Artt. 13-18


PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Artt. 19-36


PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE

Artt. 37-40


PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE

Artt. 41-47

LIBRO II

DELL’APPALTO

PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Artt. 48-55


PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

Artt. 56-61

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Procedimento per l’emanazione dei decreti sostitutivi degli allegati

L’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023 prevede ai commi 14 e 15 un meccanismo di snellimento e semplificazione nel procedimento di emanazione dei regolamenti governativi o ministeriali sostitutivi degli allegati al Codice.

Più in particolare, si dispone:

* al comma 14 che, qualora entro il 29/09/2023 (90 giorni dalla data in cui il provvedimento acquista efficacia), vengano emanati regolamenti governativi o ministeriali sostitutivi degli allegati, di contenuto identico a quello degli allegati stessi, non è necessario acquisire in fase preventiva sugli schemi di tali regolamenti il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

* al comma 15, che, fermo restando quanto sopra, sugli schemi dei seguenti regolamenti le Commissioni parlamentari devono esprimersi nel termine di 30 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i regolamenti possono comunque essere adottati o emanati:

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ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE 2023 E REGIME TRANSITORIO
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Note generali sulla vigenza

I due commi dell’art. 229 del D. Leg.vo 36/2023 dispongono rispettivamente che il nuovo Codice:

1) entra in vigore dal 01/04/2023;

2) acquista efficacia dal 01/07/2023.

Dal momento che alla locuzione “acquista efficacia” va attribuito di fatto lo stesso significato di “entra in vigore”, nel senso di capacità della norma di produrre effetti nell’ordinamento, si può di fatto affermare che l’entrata in vigore del nuovo Codice è sostanzialmente prevista dal 01/07/2023, seppure per motivi probabilmente dovuti al rispetto esteriore delle scadenze legate al PNRR, è formalmente stabilita al 01/04/2023.

È infatti dalla data di effettiva entrata in vigore, cioè dal 01/07/2023, che - ai sensi del comma 1, art. 226 del D. Leg.vo 36/2023 - è stabilita l’abrogazione del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50. A tal riguardo, l’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, al comma 16, dispone a sua volta che a decorrere dal 01/07/2023, laddove non diversamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice 2023 e dei relativi allegati, in luogo dei regolamenti e delle linee guida ANAC adottati in attuazione del D. Leg.vo 50/2016.


Sono tuttavia previste modifiche a disposizioni vigenti la cui operativit&agr

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Collegi consultivi tecnici

Ai sensi del comma 1 dell’art. 224 del D. Leg.vo 36/2023, le uniche disposizioni che concretamente entrano in vigore dal 01/04/2023 (“si applicano”, recita il comma) sono gli artt. 215-219 del D. Leg.vo 36/2023, concernenti il funzionamento del Collegi consultivi tecnici, che appunto si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla suddetta data.

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Requisiti di qualificazione

L’Allegato II.4 R individua i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, oltre alle informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi e alle modalità di raccolta di tali informazioni per il funziona

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Norme per i contratti PNRR e PNIEC

Continuano ad applicarsi anche dopo il 01/07/2023 le disposizioni di cui al

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Articoli differiti al 2024 e corrispondenti articoli del Codice 2016 applicabili fino ad allora

Ai sensi dell’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 2, le seguenti disposizioni del Codice 2023 acquistano efficacia (quindi entrano concretamente in vigore) dal 01/01/2024: artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6.

Si tratta dell’intera Parte II del Libro I, concernente la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (compreso l’art. 27 del D. Leg.vo 36/2023 in materia di pubblicità degli atti di gara, anche se non presente in questo elenco, la cui vigenza del 2024 è prevista dal comma 1 del medesimo art. 225 del D. Leg.vo 36/2023 - vedi più avanti), delle norme sulla programmazione, sulla garanzia provvisoria (p

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Livelli della progettazione e appalto integrato

Con riguardo ai livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, ulteriori specifiche sono dettate dal comma 9, art. 225 del D. Leg.vo 36/2023. Questo dispone che continua ad applicarsi ai procedimenti in corso, a decorrere dal 01/07/2023, l’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi). Se da un lato questo sarebbe comunque insito nelle norme già discusse, viene tuttavia modificato, ai soli limitati fini di cui si tratta, l’ambito applicativo, dato che:

* per “procedimen

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Avvisi e bandi di gara

Ai sensi dell’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, fino al 31/12/2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Ai sensi del medesimo art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, fino al 31/12/2023, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 70, 72, 73, 127, comma 2 e 129, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016. In particolare:

* l’art. 70 tratta degli avvisi di preinformazione;

* gli artt. 72 e 73 disciplinano le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara a livello europeo e nazionale, prevedendo una pubblicazione esclusivamente in modalità telematica;

* l’art. 127, comma 2, riferito ai settori speciali, tratta dell’avviso periodico indicativo;

* l’art. 129, comma 4, riferito ai settori speciali, riguarda le informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara, disponendo che le informazioni fornite ai sensi dell’Allegato XIV del Codice 2016, Parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.


In attuazione dell’art. 73 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, è stato emanato il D. Min. infrastrutture e trasporti 02/12/2016, anch’esso applicabile fino al 31/12/2023 ai sensi dell’art. 225 D. Leg.vo 36/2023, comma 1.

Detto decreto ha definito un nuovo regime transitorio in sostituzione di quello di cui al citato art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, comma 11, nel quale si continua a prevedere la pubblicazione di bandi e avvisi in modalità cartacea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sulla stampa quotidiana. Questo, fino alla data di avvio del funzionamento della piattaforma digitale presso l’ANAC, da individuare con atto della stessa autorità.


Il terzo, quarto, quinto e sesto periodo dell’art. 225 D. Leg.vo 36/2023, comma 1, dispongono rispettivamente infine che:

* le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione;

* la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante;

* fino al 31/12/2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’Allegato B al D. Leg.vo 33/2013 (rif. n. 10 del citato allegato);

* dal 01/01/2024, acquistano efficacia gli artt. 27, 81, 83, 84 e 85 del D. Leg.vo 36/2023.


Si riportano di seguito due tabelle riepilogative di tutti gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione relativi a bandi e avvisi di gara, rispettivamente per lavori e per servizi e forniture, vigenti fino al 31/12/2023. Ai sensi del comma 4, art. 226 del D. Leg.vo 36/2023, il D.M. 02/12/2016, dal quale derivano le seguenti tabelle, è coerentemente abrogato dal 01/01/2024.

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Altre disposizioni transitorie varie

Sono di seguito riepilogate le ulteriori disposizioni transitorie, non già dettagliate nei paragrafi precedenti, recate in particolare nei commi da 4 a 8 e da 10 a 13 dell’art. 225 del Codice.


Disposizioni transitorie varie


OGGETTO

DETTAGLIO

RIF.

Consiglio superiore dei LL.PP.

Fino a che non sarà data attuazione delle disposizioni di cui all’Allegato I.11, composizione del Consiglio superiore dei LL.PP. e competenze delle sezioni restano disciplinate dalle disposizioni previgenti, sopra indicate, nonché dall’art. 45 del D.L. 77/2021 (per le procedure di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, vedi anche il comma 7, art. 48 del D.L. 77/2021).

Art. 225, comma 4

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SEQUENZA TEMPORALE REGIME TRANSITORIO E TABELLE DI RIEPILOGO
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Sequenza temporale regime transitorio Codice 2023

Come visto, gli artt. 224-226 del D. Leg.vo 36/2023 disegnano un’entrata in vigore del Codice estremamente complessa e articolata. Si ritiene pertanto indispensabile riportare una “sequenza temporale” di ausilio alla comprensione del regime transitorio, unitamente a tabelle delle disposizioni del Codice 2023 che entrano in vigore con tempistica differita e di quelle del Codice 2016, con i relativi atti attuativi, che viceversa sono mantenuti transitoriamente in vigore.


Sequenza temporale regime transitorio Codice 2023


DATA/PERIODO

EVENTO

RIF.

01/04/2023

* Il Codice 2023 entra formalmente in vigore.

Art. 229, comma 1

* Sono apportate modifiche ad alcune disposizioni vigenti (vedi paragrafo “Note generali sulla vigenza”)

Art. 224, commi 3, 4 e 5

* Ogni richiamo al D. Leg.vo 50/2016 o al Codice dei contratti pubblici si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice 2023 o ai suoi principi generali.

Art. 226, comma 5

Dal 01/04/2023 al 30/06/2023

* Tutte le procedure, sia avviate in precedenza che durante il periodo in oggetto, restano disciplinate dal Codice 2016.

Art. 226, comma 2

* Continua ad applicarsi in toto il Codice 2016 con tutte le Linee guida ANAC e gli altri decreti ed atti attuativi.

Art. 226, comma 2

Art. 225, comma 16

* Gli artt. 215-219 del Codice 2023, sui collegi consultivi tecnici, si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti prima del periodo o durante lo stesso.

Art. 224, comma 1

01/07/2023

* Il Codice 2023 entra sostanzialmente in vigore (“acquista efficacia

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Linee guida ANAC e altri atti attuativi del Codice 2016 non più applicabili dal 01/07/2023

Come in precedenza segnalato - in base al combinato disposto dell’art. 226 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, e dell’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 16, del Codice 2023 - dal 01/07/2023, non sono più applicabili le Linee guida ANAC e gli altri decreti ed atti attuativi, con l’eccezione di quelli per i quali è mantenuta espressamente la vigenza (vedi tabelle precedenti). Si riporta di seguito la tabella di riepilogo dei suddetti provvedimenti non più applicabili dal 01/07/2023 (resta comunque salva l’applicazione delle disposizioni di seguito elencate per le procedure avviate prima del 30/06/2023).


Codice 2016, Linee guida ANAC e altri decreti e atti attuativi non più applicabili dal 01/07/2023


ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Programmi triennali dei lavori pubblici e programmi biennali di forniture e servizi

D. Min. infrastrutture e trasp. 16/01/2018, n. 14 (G.U. 09/03/2018, n. 57)

Dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali

D.P.C.M. 10/05/2018, n. 76 (G.U. 25/06/2018, n. 145)

Building Information Modeling (BIM) per le opere pubbliche

D. Min. infrastrutture e trasp. 01/12/2017, n. 560

Determinazione dei corrispettivi per le attività di progettazione ed i servizi tecnici

D.M. 17/06/2016 (G.U. 27/07/2016, n. 174)

Procedure semplificate per l’archeologia preventiva

D.P.C.M. 14/02/2022 (G.U. 14/04/2022, n. 88)

PRINCIPI COMUNI

Compiti specifici del RUP (Linee guida ANAC n. 3)

Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007 (G.U. 07/11/2017, n. 260)

Clausole sociali (Linee guida ANAC n. 13)

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Atti su funzionamento e prerogative dell’ANAC da aggiornare

Si segnalano poi i seguenti atti concernenti il funzionamento e l’esercizio delle prerogative dell’ANAC, che dovranno essere superati o comunque adeguati in funzione del nuovo quadro normativo.


ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

Attività di vigilanza ANAC in materia di contratti pubblici

Delib. ANAC 04/07/2018, n. 803 (G.U. 16/10/2018, n. 241)

Sostituito, a partire dal 01/07/2023, da: Delib. ANAC 20/06/2023, n. 270 (comunicato in G.U. 30/06/2023, n. 151)

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Provvedimenti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Restano in vigore - fino alla loro eventuale sostituzione o aggiornamento - i decreti ministeriali con i quali sono stati adottati i CAM per le varie categorie di servizi e forniture, elencati nella tabella seguente.


Elenco decreti sui CAM nei contratti pubblici ancora vigenti


ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

Apparecchiature informatiche

D. Min. ambiente e tutela terr. e mare 17/10/2019, Allegato 1 (G.U. 07/11/2019, n. 261)

Arredi per interni

D. Min. transiz. ecologica 23/06/2022 (G.U. 08/08/2022, n. 184)

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MODIFICHE AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL 2020

Si prevede che a partire dal 01/07/2023 - data in cui il codice “acquista efficacia”, sono apportate modificazioni al D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120).

Più in dettaglio, le modifiche - essenzialmente con finalità di coordinamento di alcune disposizioni transitorie ora recepite “a regime” nel Codice 2023 - sono intese a:

* abrogare le norme transitorie in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia (comma 1, 2 lettere a e b e 3, art. 1 del D.L. 76/2020), che confluiscono in parte negli artt. 48 e 50 del D. Leg.vo 36/2023;

* abrogare le norme in base alle quali la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che ricorrano particolari esigenze (comma 5,

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