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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Proroga del permesso di costruire e nuove previsioni urbanistiche
FATTISPECIE - Nel caso di specie il titolare di un permesso di costruire aveva richiesto un differimento di dodici mesi del termine di fine lavori per cause non dipendenti dalla propria volontà. In particolare, adduceva il verificarsi di avverse condizioni climatiche e ritardi dovuti alle interferenze con l’attività di un cantiere adiacente. Il Comune negava la proroga in quanto l’intervento era divenuto incompatibile con la disciplina medio tempore entrata in vigore, che prevedeva un indice di fabbricabilità inferiore e la qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo al titolare del permesso.
DECADENZA DEL PDC PER CONTRASTO CON NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE - Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il termine di ultimazione dell’opera non può superare tre anni dall’inizio dei lavori, a pena di decadenza di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga; il differimento può essere accordato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse nel corso dell’intervento.
Il comma 4 dell’art. 15 stabilisce che il titolo edificatorio decade anche con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il triennio dalla data di inizio.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI - Sul tema la giurisprudenza ha formulato due diversi orientamenti.
Secondo il primo (minoritario) la normativa suesposta contempla un’eccezionale disposizione di favore per la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori autorizzati, purché i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Si tratterebbe dunque di una normativa speciale, insuscettibile di integrazione analogica o di interpretazione estensiva. Pertanto, secondo tale indirizzo, la proroga non sarebbe ammessa (v. TAR Veneto 12/03/2015, n. 301).
Secondo l’orientamento prevalente invece, nell’ipotesi di sopravvenienza pianificatoria incompatibile, se i lavori siano in corso al momento di entrata in vigore della nuova regolamentazione, la fattispecie decadenziale non matura ed il termine finale può essere prorogato in presenza dei presupposti delineati in via generale dal comma 2 dell’art. 15, D.P.R. 380/2001, ossia:
- il tempestivo inizio dell’intervento e
- l’impossibilità di portarlo a compimento per cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla volontà dell’interessato (v. per tutte C. Stato 21/12/2021, n. 8477).
CONSIDERAZIONI DEL TAR LIGURIA - Il TAR Liguria 18/05/2023, n. 522 ha ritenuto preferibile quest’ultimo orientamento favorevole alla concessione della proroga anche nel caso di sopravvenute previsioni incompatibili, in virtù dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e perché meglio contempera l’interesse dell’Amministrazione all’applicazione della nuova disciplina urbanistica con quello del privato all’esecuzione dell’intervento edilizio già assentito, regolarmente avviato e non concluso per fatto a sé non imputabile.
Secondo la pronuncia in esame quindi la proroga è ammessa, in presenza delle condizioni indicate per la fattispecie generale.
Di conseguenza il TAR ha riconosciuto la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la proroga del termine di fine lavori, in quanto:
- i lavori erano iniziati entro il termine e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore del nuovo PUC;
- prima dello spirare del triennio la società aveva chiesto il differimento del termine finale, rappresentando di essere stata costretta a sospendere per parecchi mesi le attività di cantiere a causa delle avverse condizioni climatiche e ulteriori ostacoli dovuti alla presenza del cantiere contiguo.
ALLERTA METEO E DOVERE DI ISTRUTTORIA - Con particolare riferimento ai fattori di natura metereologica, il TAR non ha condiviso la tesi della parte avversa secondo cui potrebbero costituire causa di legittimo ritardo, giustificativa della dilazione, i soli stati di allerta meteo arancione e rossa, indicativi di pericolo o grave pericolo. Sul punto i giudici hanno evidenziato che anche l’allerta meteo di colore giallo segnala situazioni di potenziale criticità, con rischi per persone e cose.
In realtà, si legge nella sentenza, è necessario che l’Amministrazione esperisca un’adeguata istruttoria, mirata a verificare in concreto la natura e gli effetti dei fenomeni atmosferici indicati dal titolare del permesso di costruire (v. C. Stato 18/11/2020, n. 1932).