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Sent. C. Giustizia UE 04/05/2023, n. C-300/21

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Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 82, paragrafo 1 - Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento - Condizioni del diritto al risarcimento - Insufficienza di una mera violazione di tale regolamento - Necessità di un danno causato da detta violazione - Risarcimento di un danno immateriale derivante da un siffatto trattamento - Incompatibilità di una norma nazionale che subordina il risarcimento di siffatto danno al superamento di una soglia di gravità - Norme di determinazione del risarcimento del danno da parte dei giudici nazionali.

1) L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento.

2) L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall’interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità.

3) L’articolo 82 del regolamento 2016/679/UE deve essere interpretato nel senso che ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all’entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione.

Dalla redazione