Sent. C. Giustizia UE 20/04/2023, n. C-282/22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 20/04/2023, n. C-282/22

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 14, 15 e 24 - Punti per la ricarica di veicoli elettrici - Messa a disposizione dell’apparecchiatura destinata alla ricarica di veicoli elettrici, fornitura dell’energia elettrica necessaria nonché fornitura di assistenza tecnica e di servizi informatici - Qualificazione come «cessioni di beni» o come «prestazione di servizi».

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretata nel senso che costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata, una prestazione unica e complessa composta da:
- un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo),
- la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del suddetto veicolo;
- l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati, e
- la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche.

Dalla redazione