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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 04/04/2023, n. 59
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Premessa
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Visto l’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti; Visto, in particolare, l’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che rinvia, tra l’altro, ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell’ |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Oggetto e finalità1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI, istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 2. Il p |
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Art. 2. - Aggiornamento delle disposizioni tecniche e dei contributi1. Gli allegati di cui all’articolo 1, comma 3, in caso di intervenute novità tecniche o operative, sono aggiornati con decreto del Ministro dell’ |
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Art. 3. - Definizioni1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, le definizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le definizioni di cui al regolamento |
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TITOLO II - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE |
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Art. 4. - Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico1. È approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell’allegato I. 2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto. |
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Art. 5. - Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell’allegato II. |
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Art. 6. - Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo. 2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all’allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal serviz |
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Art. 7. - Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico il cui formato è definito con le specifiche tecniche di cui all’articolo 8. 2. Il formulario è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio. 3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati |
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Art. 8. - Specifiche tecniche1. Al fine di assicurare la conformità ai modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto disciplinati dal pre |
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Art. 9. - Applicabilità dei nuovi modelli1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a). Le modalità di compilazione dei citati mod |
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TITOLO III - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI |
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Art. 10. - Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale1. Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telemat |
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Art. 11. - Funzioni di supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali1. L’Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per: a) la gestione dei rapporti con l’utenza, le associazioni di categoria |
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Art. 12. - Iscrizione al RENTRI1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati: a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9; c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; |
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Art. 13. - Tempistiche di iscrizione1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori inizia |
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Art. 15. - Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI1. A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all’articolo 21. 2. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mes |
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Art. 17. - Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali1. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilità delle tecnologie di cui all� |
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Art. 18. - Deleghe1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o socie |
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Art. 19. - Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI1. Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 |
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Art. 20. - Servizi di supporto alla transizione digitale1. Tramite il RENTRI il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agev |
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Art. 21. - Modalità operative1. La Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti direttoriali: a) le modalità operative per assicurare la trasmis |
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Art. 22. - Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE1. Le procedure per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonché del documento commerciale di cui al regolamen |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI |
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Art. 24. - Disposizioni finali1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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