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L. R. Calabria 24/05/2023, n. 22

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/03/2024, n. 14
- L.R. 25/10/2023, n. 47
- L.R. 27/09/2023, n. 40
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Principi generali

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria e in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa europea, la conservazione e la valorizzazione del suo patr

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Art. 2 - Finalità

1. La presente legge, nell'ambito dei princìpi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel quadro della normativa di riferimento, la presente legge:

a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;

b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadi

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Art. 3 - Sistema regionale delle aree protette e della biodiversità

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità, di seguito aree protette, è l'insieme dei territori dove sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, con rilevante valore naturali

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Art. 4 - Parchi regionali

1. I Parchi regionali, di seguito parchi, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:

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Art. 5 - Riserve naturali regionali

1. Le Riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze

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Art. 6 - Rete regionale della biodiversità

1. La Rete regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico ed è costituita da:

a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata rete Natura 2000, composta da:

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Art. 7 - Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:

a) dall'assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;

b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;

c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di parchi e aree protette o suo delegato;

d) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;

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Art. 8 - Osservatorio regionale per la biodiversità

1. L'Osservatorio regionale per la biodiversità è un gruppo interdisciplinare, tecnico - specialistico della Giunta regionale, già operativo, che sv

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Art. 9 - Programmazione regionale sulle aree protette

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in mat

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TITOLO II - Disciplina del sistema regionale delle aree protette
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Capo I - Funzioni della regione e degli enti locali
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Art. 10 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo in materia di aree protette regionali con le risorse umane e strumentali proprie del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, in forma coordinata con le aree protette nazionali e, in particolare:

a) istituisce, con legge regionale, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione;

b) nomina il presidente, il consiglio

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Art. 11 - Funzioni delle Province e della Città metropolitana

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria partecipano, senza oneri a carico della finanza locale, al procedimento di istituzione dell

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Art. 12 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni partecipano, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali ricadenti nel proprio territorio e possono proporre alla Regione, anche d'intesa con gli altri enti locali, i territori per l'isti

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Capo II - Disposizioni in materia di parchi regionali
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Art. 13 - Istituzione e funzioni dei parchi regionali

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali e definisce:

a) le finalità del parco;

b) la perimetrazione provvisoria del parco;

c) le misure di salvaguardia;

d) l'ente gestore del parco;

e) gli elementi del piano integrato per il parco;

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Art. 14 - Organi dell'ente parco e loro durata

1. Sono organi dell'ente parco:

a) il presidente;

b

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Art. 15 - Presidente

1. Il presidente dell'ente parco è nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi, indicati dalla comunità del parco, dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.

2

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Art. 16 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'ente parco, che lo presiede, e da sei membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) due su designazione della comunità del parco;

b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'ar

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Art. 17 - Comunità del parco

1. La Comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 5, è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.

2. La comunità del parco:

a) adotta lo statuto del parco;

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Art. 18 - Consulta del parco

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1 l'ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:

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Art. 19 - Il revisore unico dei conti

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato dal revisore unico dei conti. È prevista la nomina di un revisore supplente.

2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. L'incarico ha la durata di cinque anni.

3. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo. Redige, altresì, una r

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Art. 20 - Indennità spettanti agli organi dell'ente parco

1. Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo spetta un compenso pari rispettivamente all'80 per cento e al 40 per cento di quello attribuit

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Art. 21 - Statuto dell'Ente parco regionale

1. In conformità all'articolo 24 della legge 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

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Art. 22 - Piano integrato per il parco

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.

2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'articolo 12 della legge 394/1991, nonché:

a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe individuabili sul territorio;

b) la perimetrazione delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 394/1991;

c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;

d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del pi

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Art. 23 - Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22 è predisposta dal consiglio direttivo del parco, che la invia, completa del parere della comunità del parco, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, adotta la proposta di piano integrato. Successivamente all'adozione da parte della Giunta, il piano è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dell'e

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Art. 24 - Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco ed è adottato dal consiglio direttivo, entro sei mesi dall'approvazione del piano integrato per il parc

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Art. 25 - Nulla osta

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il

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Art. 26 - Patrimonio

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, lasciti ed espropriazioni

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Art. 27 - Entrate dell'ente parco

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;

b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in

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Art. 28 - Contabilità e bilancio dell'ente parco

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel D.Lgs. 118/2011.

2. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia de

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Art. 29 - Direttore del parco

1. Il presidente dell'ente parco, previa manifestazione di interesse, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di dirigenza pubblica e delle disposizioni dello statuto, nomina il direttore; si applicano le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 e della L.R. 21/2015.

2. A seguito della nomina di cui a

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Art. 30 - Norme sul personale del parco

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali.

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Art. 31 - Espropriazioni e Indennizzi

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali

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Art. 32 - Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di trattamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali e di vigilanza sulla gestione del parco.

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) statuto;

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Capo III - Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. prescrizioni
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Art. 33 - Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali

1. Nel rispetto della strategia europea e nazionale per la biodiversità, la legge regionale provvede a:

a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e di finanziamento;

b) determinare la perimetrazione provvisoria della rise

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Art. 34 - Prescrizioni per le riserve naturali regionali

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 35, sono vietate:

a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 394/1991;

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Art. 35 - Regolamento della riserva naturale regionale

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dalla pianificazione paesaggistica e dagli strumenti della programmazione regionale, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.

2. Il regolamento definisce, in particolare:

a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;

b) la perimetrazione delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili su

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Art. 36 - Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è proposto dall'ente gestore, è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere ob

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Art. 37 - Nulla osta

1. Nelle aree della riserva naturale e in quelle eventualmente disciplinate dal regolamento, come previsto dalla legge istitutiva della riserva, il ril

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Art. 38 - Patrimonio delle riserve naturali regionali

1. La Regione e gli enti locali nel cui territorio insistono le riserve naturali regionali possono mettere a disposizione delle stesse i beni che riten

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Capo IV - Norme comuni per le aree naturali protette
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Art. 39 - Aree contigue

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'

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Art. 40 - Fruizione delle aree protette

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla presente legge, la fruizione delle aree protette è libera e gratuita.

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Art. 41 - Sorveglianza nelle aree naturali protette

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, i seguenti soggetti esercitano le funzioni indicate:

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Art. 42 - Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette

1. La Regione attribuisce alla cittadinanza attiva una funzione fondamentale per la gestione delle aree protette. Gli enti gestori delle stesse aree promuovono azioni rivolte al coinvolgimento delle comunità locali, in particolare della popolazione studentesca, nella loro gestione e fruizione. La Consulta provinciale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, attraverso il coordinamento regionale, e il Consiglio degli studenti delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabresi, previa intesa con l'ente di provenienza, sono direttamente coinvolti nelle scelte programmatiche e gestionali delle aree protette regionali. N15

2. La Regione e gli enti gestori delle aree protette, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale de

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Art. 43 - Attività economiche e produttive ecocompatibili

1. La Regione e gli enti gestori delle aree protette valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico svolte nelle aree protette secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel programma pluriennale di attività, individuano, senza oneri aggiuntivi a c

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Art. 44 - Emblema dell'area protetta e di qualità etico-ambientale

1. Al fine di garantire la riconoscibilità delle aree protette regionali, la Giunta regionale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a

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Art. 45 - Piani di controllo per ricomporre squilibri ecologici
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TITOLO III - Disciplina del sistema regionale della biodiversità
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 46 - Oggetto

1. In attuazione del D.P.R. 357/1997 e in conformità alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, il presente titolo disciplina le modalità per la conserv

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Art. 47 - Definizioni in materia di biodiversità

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni e i termini previsti dal D.P.R. 357/1997, nonché dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e

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Art. 48 - Funzioni della Regione in materia di biodiversità

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della rete Natura 2000 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente e, in particolare:

a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del D.P.R. 357/1997, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

b) individua i siti da proporre quale ZPS di cui alla direttiva 2009/147/CE, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

c) effettua la valutazione periodica di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997 e propone al Ministero competente in materia di ambiente l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;

d) esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza de

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Art. 49 - Funzioni delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di biodiversità

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della re

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Art. 50 - Funzioni degli enti parco regionali in materia di biodiversità

1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettere d) ed e), e quelle attribuite alle Province e alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti

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Art. 51 - Funzioni dei Comuni in materia di biodiversità

1. I Comuni singoli o in forma associata possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione dell

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Art. 52 - Funzioni degli enti gestori dei siti Natura 2000 esterni ai parchi

1. Gli enti gestori, designati dalla Regione, dei siti Natura 2000 esterni ai parchi regionali espletano le seguenti funzioni:

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Capo II - Disposizioni in materia di biodiversità
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Art. 53 - Individuazione dei siti della rete Natura 2000 e modifiche ai siti esistenti

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 357/1997, le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla

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Art. 54 - Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori, definisce:

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Art. 55 - Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono individuati e disciplinati dalla Giunta regionale e recepiti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di go

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Art. 56 - Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale

1. Le zone umide di importanza internazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 448/1976, e tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1

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Art. 57 - Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli hab

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Capo III - Valutazione di incidenza
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10230420 11449163
Art. 58 - Valutazione di incidenza di piani e programmi

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'arti

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Art. 59 - Valutazione di incidenza di interventi e progetti

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi ubicati all'esterno di pSIC o di siti della rete Natura 2000, verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l’attivazione della procedura di screening di incidenza presso l’autorità co

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Art. 60 - Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 così come approfondito e interpretat

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TITOLO IV - Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale
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Capo I - Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità
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Art. 61 - Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale:

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TITOLO V - Sorveglianza e sanzioni
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Art. 62 - Sorveglianza nelle aree naturali protette

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, gli enti

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Art. 63 - Sanzioni in materia di aree protette e biodiversità di interesse regionale

1. Ferme restando le norme di carattere penale eventualmente previste, chiunque violi:

a)

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Art. 64 - Sospensione e riduzione in pristino

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presen

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Art. 65 - Sanzioni in materia di valutazione di incidenza

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 58 e 59, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o interve

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10230420 11449174
Art. 66 - Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie

1. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, provved

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10230420 11449175
Art. 67 - Destinazione dei proventi delle sanzioni

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo sono introitati dai soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 3, oppure dalla Reg

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10230420 11449176
TITOLO VI - Servizi volontari di vigilanza ambientale. guardie ecologiche volontarie
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Art. 68 - Servizio volontario di vigilanza di Guardie ecologiche volontarie

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

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Art. 69 - Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente:

a) organizza, con proprio personale o avvalendosi di associazioni ambientaliste, corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle Guardie ecologiche volontarie nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;

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10230420 11449179
Art. 70 - Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale

1. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve regionali, la Città metropolitana, i Comuni e le associazioni di Comuni, di seguito denominati "soggetti organizzatori", nel caso in cui intendono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provved

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Art. 71 - Compiti dei soggetti organizzatori

1. I soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono a:

a) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette gli atti d'inquadramento o le convenzioni stipulate di cui al

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10230420 11449181
Art. 72 - Compiti e doveri delle Guardie ecologiche volontarie

1. Le Guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna, contenute nella normativa vigente. In particolare, le Guardie ecologiche volontarie svolgono i seguenti compiti:

a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e ai siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette

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Art. 73 - Sospensione e revoca della nomina a Guardie ecologiche volontarie

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 41 e 62.

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TITOLO VII - Sistema di educazione alla sostenibilità ambientale
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Art. 74 - Principi

1. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dalle organizzaz

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Art. 75 - Finalità

1. La Regione Calabria, attraverso le proprie strutture e con proprio personale, si prefigge le seguenti finalità:

a) promuovere lo sviluppo di valori, conoscenze, comportamenti e capacità nei cittadini,

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Art. 76 - Organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 75 attraverso:

a) il programma regionale di informazione, f

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10230420 11449187
Art. 77 - Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale

1. Il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale rappresenta lo strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche re

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10230420 11449188
Art. 78 - Rete di educazione ambientale per la sostenibilità

1. La Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) è costituita da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di educazione allo svil

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10230420 11449189
Art. 79 - Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità

1. Il Tavolo tecnico è istituito con delibera di Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto:

a) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di Istruzione o suo delegato;

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TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali
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10230420 11449191
Art. 80 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei Parchi regionali

1. L'ente parco regionale delle Serre, istituito con legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 (Istituzione del parco regionale delle Serre), e l'Ente per i Parchi marini regionali istituito con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati), al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:

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Art. 81 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali e degli assetti gestionali

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 35, nonché all'adeguamento dell'assetto gestionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.

2.

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Art. 82 - Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza

1. Ai procedimenti di valutazione di incidenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vi

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TITOLO IX - Norme finali
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Art. 83 - Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

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Art. 84 - Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

2. Le risorse destinate alle aree protette regionali sono definit

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