Sent. C. Giustizia UE 30/03/2023, n. C-616/21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 30/03/2023, n. C-616/21

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozioni di «soggetto passivo» e di «attività economica» - Comune che gestisce la bonifica dall’amianto a titolo gratuito per i suoi residenti, proprietari di immobili, a richiesta degli stessi - Rimborso al comune mediante una sovvenzione del voivodato competente per un importo compreso tra il 40% e il 100% delle spese - Articolo 13, paragrafo 1 - Non assoggettamento dei comuni per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità.

L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’imposta sul valore aggiunto l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.

Dalla redazione