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Sent. C. Giustizia UE 30/03/2023, n. C-612/21

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) - Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozioni di «soggetto passivo» e di «attività economica» - Comune che gestisce lo sviluppo delle energie rinnovabili nel suo territorio a favore dei suoi residenti, proprietari di un bene immobile, che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di impianti di energie rinnovabili - Contributo da parte loro pari al 25% dei costi sovvenzionabili, senza poter superare il valore massimo concordato tra il comune e il proprietario interessato - Rimborso del comune mediante una sovvenzione del voivodato competente pari al 75% dei costi sovvenzionabili - Articolo 13, paragrafo 1 - Assenza di assoggettamento dei comuni per le attività o le operazioni svolte in veste di autorità pubblica.

L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici.

Dalla redazione