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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Codice dei contratti pubblici 2023: struttura, vigenza e periodo transitorio
- Dino de Paolis
Codice dei contratti pubblici 2023: struttura, vigenza e periodo transitorio
Codice dei contratti pubblici 2023: struttura, vigenza e periodo transitorio
STRUTTURA E IMPOSTAZIONE GENERALE DEL CODICE 2023 |
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ObiettiviTra i principi cardine ispiratori del “vecchio” Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, spiccavano: 1) il divieto del c.d. “Gold plating”, tradotto dalla lettera a), comma 1, art. 1 della L. 28/01/2016, n. 11 (le legge delega che portò all’emanazione del Codice 2016) come “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive”; 2) il ruolo cardine svolto dall’ANAC, che si esplicava anche e soprattutto nella concretizzazione della c.d. “soft law”, tradotto dalla lettera t), comma 1, art. 1 della menzionata L. 11/2016 come “adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”. |
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Struttura e contenutiIl Codice 2023 è organizzato secondo una struttura gerarchica suddivisa come indicato nella tabella seguente.
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Procedimento per l’emanazione dei decreti sostitutivi degli allegatiL’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023 prevede ai commi 14 e 15 un meccanismo di snellimento e semplificazione nel procedimento di emanazione dei regolamenti governativi o ministeriali sostitutivi degli allegati al Codice. Più in particolare, si dispone: * al comma 14 che, qualora entro il 29/09/2023 (90 giorni dalla data in cui il provvedimento acquista efficacia), vengano emanati regolamenti governativi o ministeriali sostitutivi degli allegati, di contenuto identico a quello degli allegati stessi, non è necessario acquisire in fase preventiva sugli schemi di tali regolamenti il parere delle Commissioni parlamentari competenti; * al comma 15, che, fermo restando quanto sopra, sugli schemi dei seguenti regolamenti le Commissioni parlamentari devono esprimersi nel termine di 30 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i regolamenti possono comunque essere adottati o emanati: |
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ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE 2023 E REGIME TRANSITORIO |
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Note generali sulla vigenzaI due commi dell’art. 229 del D. Leg.vo 36/2023 dispongono rispettivamente che il nuovo Codice: 1) entra in vigore dal 01/04/2023; 2) acquista efficacia dal 01/07/2023. Dal momento che alla locuzione “acquista efficacia” va attribuito di fatto lo stesso significato di “entra in vigore”, nel senso di capacità della norma di produrre effetti nell’ordinamento, si può di fatto affermare che l’entrata in vigore del nuovo Codice è sostanzialmente prevista dal 01/07/2023, seppure per motivi probabilmente dovuti al rispetto esteriore delle scadenze legate al PNRR, è formalmente stabilita al 01/04/2023. È infatti dalla data di effettiva entrata in vigore, cioè dal 01/07/2023, che - ai sensi del comma 1, art. 226 del D. Leg.vo 36/2023 - è stabilita l’abrogazione del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50. A tal riguardo, l’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, al comma 16, dispone a sua volta che a decorrere dal 01/07/2023, laddove non diversamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice 2023 e dei relativi allegati, in luogo dei regolamenti e delle linee guida ANAC adottati in attuazione del D. Leg.vo 50/2016. Sono tuttavia previste modifiche a disposizioni vigenti la cui operativit&agr |
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Collegi consultivi tecniciAi sensi del comma 1 dell’art. 224 del D. Leg.vo 36/2023, le uniche disposizioni che concretamente entrano in vigore dal 01/04/2023 (“si applicano”, recita il comma) sono gli artt. 215-219 del D. Leg.vo 36/2023, concernenti il funzionamento del Collegi consultivi tecnici, che appunto si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla suddetta data. |
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Requisiti di qualificazioneL’Allegato II.4 R individua i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, oltre alle informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi e alle modalità di raccolta di tali informazioni per il funziona |
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Articoli differiti al 2024 e corrispondenti articoli del Codice 2016 applicabili fino ad alloraAi sensi dell’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 2, le seguenti disposizioni del Codice 2023 acquistano efficacia (quindi entrano concretamente in vigore) dal 01/01/2024: artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6. Si tratta dell’intera Parte II del Libro I, concernente la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (compreso l’art. 27 del D. Leg.vo 36/2023 in materia di pubblicità degli atti di gara, anche se non presente in questo elenco, la cui vigenza del 2024 è prevista dal comma 1 del medesimo art. 225 del D. Leg.vo 36/2023 - vedi più avanti), delle norme sulla programmazione, sulla garanzia provvisoria (p |
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Livelli della progettazione e appalto integratoCon riguardo ai livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, ulteriori specifiche sono dettate dal comma 9, art. 225 del D. Leg.vo 36/2023. Questo dispone che continua ad applicarsi ai procedimenti in corso, a decorrere dal 01/07/2023, l’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi). Se da un lato questo sarebbe comunque insito nelle norme già discusse, viene tuttavia modificato, ai soli limitati fini di cui si tratta, l’ambito applicativo, dato che: * per “procedimen |
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Avvisi e bandi di garaAi sensi dell’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, fino al 31/12/2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Ai sensi del medesimo art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, fino al 31/12/2023, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 70, 72, 73, 127, comma 2 e 129, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016. In particolare: * l’art. 70 tratta degli avvisi di preinformazione; * gli artt. 72 e 73 disciplinano le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara a livello europeo e nazionale, prevedendo una pubblicazione esclusivamente in modalità telematica; * l’art. 127, comma 2, riferito ai settori speciali, tratta dell’avviso periodico indicativo; * l’art. 129, comma 4, riferito ai settori speciali, riguarda le informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara, disponendo che le informazioni fornite ai sensi dell’Allegato XIV del Codice 2016, Parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici. In attuazione dell’art. 73 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, è stato emanato il D. Min. infrastrutture e trasporti 02/12/2016, anch’esso applicabile fino al 31/12/2023 ai sensi dell’art. 225 D. Leg.vo 36/2023, comma 1. Detto decreto ha definito un nuovo regime transitorio in sostituzione di quello di cui al citato art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, comma 11, nel quale si continua a prevedere la pubblicazione di bandi e avvisi in modalità cartacea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sulla stampa quotidiana. Questo, fino alla data di avvio del funzionamento della piattaforma digitale presso l’ANAC, da individuare con atto della stessa autorità. Il terzo, quarto, quinto e sesto periodo dell’art. 225 D. Leg.vo 36/2023, comma 1, dispongono rispettivamente infine che: * le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione; * la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante; * fino al 31/12/2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’Allegato B al D. Leg.vo 33/2013 (rif. n. 10 del citato allegato); * dal 01/01/2024, acquistano efficacia gli artt. 27, 81, 83, 84 e 85 del D. Leg.vo 36/2023. Si riportano di seguito due tabelle riepilogative di tutti gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione relativi a bandi e avvisi di gara, rispettivamente per lavori e per servizi e forniture, vigenti fino al 31/12/2023. Ai sensi del comma 4, art. 226 del D. Leg.vo 36/2023, il D.M. 02/12/2016, dal quale derivano le seguenti tabelle, è coerentemente abrogato dal 01/01/2024. |
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Altre disposizioni transitorie varieSono di seguito riepilogate le ulteriori disposizioni transitorie, non già dettagliate nei paragrafi precedenti, recate in particolare nei commi da 4 a 8 e da 10 a 13 dell’art. 225 del Codice. Disposizioni transitorie varie
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SEQUENZA TEMPORALE REGIME TRANSITORIO E TABELLE DI RIEPILOGO |
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Sequenza temporale regime transitorio Codice 2023Come visto, gli artt. 224-226 del D. Leg.vo 36/2023 disegnano un’entrata in vigore del Codice estremamente complessa e articolata. Si ritiene pertanto indispensabile riportare una “sequenza temporale” di ausilio alla comprensione del regime transitorio, unitamente a tabelle delle disposizioni del Codice 2023 che entrano in vigore con tempistica differita e di quelle del Codice 2016, con i relativi atti attuativi, che viceversa sono mantenuti transitoriamente in vigore. Sequenza temporale regime transitorio Codice 2023
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Linee guida ANAC e altri atti attuativi del Codice 2016 non più applicabili dal 01/07/2023Come in precedenza segnalato - in base al combinato disposto dell’art. 226 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, e dell’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 16, del Codice 2023 - dal 01/07/2023, non sono più applicabili le Linee guida ANAC e gli altri decreti ed atti attuativi, con l’eccezione di quelli per i quali è mantenuta espressamente la vigenza (vedi tabelle precedenti). Si riporta di seguito la tabella di riepilogo dei suddetti provvedimenti non più applicabili dal 01/07/2023 (resta comunque salva l’applicazione delle disposizioni di seguito elencate per le procedure avviate prima del 30/06/2023). Codice 2016, Linee guida ANAC e altri decreti e atti attuativi non più applicabili dal 01/07/2023
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Atti su funzionamento e prerogative dell’ANAC da aggiornareSi segnalano poi i seguenti atti concernenti il funzionamento e l’esercizio delle prerogative dell’ANAC, che dovranno essere superati o comunque adeguati in funzione del nuovo quadro normativo.
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Provvedimenti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)Restano in vigore - fino alla loro eventuale sostituzione o aggiornamento - i decreti ministeriali con i quali sono stati adottati i CAM per le varie categorie di servizi e forniture, elencati nella tabella seguente. Per ulteriori dettagli si veda: Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM). Elenco decreti sui CAM nei contratti pubblici ancora vigenti
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MODIFICHE AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL 2020Si prevede che a partire dal 01/07/2023 - data in cui il codice “acquista efficacia”, sono apportate modificazioni al D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120). Più in dettaglio, le modifiche - essenzialmente con finalità di coordinamento di alcune disposizioni transitorie ora recepite “a regime” nel Codice 2023 - sono intese a: * abrogare le norme transitorie in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia (comma 1, 2 lettere a e b e 3, art. 1 del D.L. 76/2020), che confluiscono in parte negli artt. 48 e 50 del D. Leg.vo 36/2023; |
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