Regolam. R. Calabria 23/09/2013, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Calabria 23/09/2013, n. 9

Regolamento di attuazione di cui all’articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 13/08/2019, n. 17
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Premessa

Il sistema educativo integrato calabrese dei servizi per i bambini in età da zero a tre anni fa riferimento al “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali” (articolo 4, comma 1 della L.R. 20 marzo 2013, n. 15) ed è costituito da:

a) nidi d’infanzia;

b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliar

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1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento (L.R. 15/2013 - art. 12, c. 4; 14)

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, si ricorda che i servizi educativi per la prima infanzia sono già soggetti a normative di livello comunitario, statale, regionale e locale.

Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare, con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della stessa, la normativa vigente di livello comunitario. statale, regionale e locale in materia di:

- Urbanistica e Pianificazione Locale ed edilizia;

- Protezione sismica;

- Protezione antincendio (se soggetta);

- Protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;

- Impianti elettrici e Sicurezza elettrica;

- Isolamento termico;

- Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;

- Sicurezza antinfortunistica;

- Igiene e sanità pubblica;

- Eliminazione delle barriere architettoniche;

- Condizioni microclimatiche (aerazione, ventilazione, microclima, illuminazione);

- Smaltimento dei rifiuti;


1.1 Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi (L.R. 15/2013 - art. 14. c. 2 lett. a)

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere

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2. Norme comuni per l'accreditamento (l.r. 15/2013 - art. 15)

L'accreditamento è finalizzato a sostenere e valorizzare i servizi per la primissima infanzia che si impegnano ad offrire ai bambini, alle famiglie e alla comunità locale servizi di alta ed elevata qualità organizzativa ed educativa.

L'accreditamento prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli dell'autorizzazione al funzionamento.

Solo i servizi a gestione privata, che soddisfano tutti i requisiti richiesti dall'autorizzazione o segnalazione di inizio attività, possono richiedere l'accreditamento, che è condizione indispensabile per l'accesso a finanziamenti pubblici. L'accreditamento, inoltre, è condizione di funzionamento per i servizi gestiti, direttamente

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3. Norme specifiche per ogni tipologia di servizio

3.1 Nido d'infanzia (L.R. 15/2013 - art. 5)

I nidi d'infanzia indipendentemente dalla denominazione o dalla toro collocazione (es. nidi aziendali o interaziendali) sono tenuti al rispetto delle norme comuni e delle seguenti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. I nidi aziendali o interaziendali, che desiderano ottenere l'accreditamento, devono riservare una quota pari almeno al 20% del numero degli iscrivibili ai bambini non figli di dipendenti. (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).


3.1.1 Requisiti strutturali

3.1.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

l nidi di infanzia di nuova costruzione sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è idoneamente separata da quella esterna. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

Larea esterna a disposizione dei bambini nei nidi d'infanzia di nuova costruzione, non collocati 10 situazione di alta densità di popolazione, deve essere pari ad almeno a 15 mq per posto bambino. Lo spazio esterno è considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 10 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall’ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a nido d' infanzia deve essere collocata lontano da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc.), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d' infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani si adottano tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.


3.1.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido.

Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell' area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.


3.1.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. È, inoltre, garantito un faci le collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;

b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;

c) spazi comuni;

d) servizi igienici per bambini;

e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;

f) cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;

g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino. Nei nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi riservati ai bambini e i servizi igienici, la cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo (terminale di cucina se il pasto arriva dall'esterno) dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali. La preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino 10-12 mesi di età.

- Organizzazione delle sezioni

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l’unità funzionale minima del nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all’organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;

- soggiorno e pranzo;

- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate dal gestore che dovrà garantire le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;

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4. Procedure per l'autorizzazione al funzionamento (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3)

4.1 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi

Tutti i servizi educativi gestiti da soggetti privati, che accolgono bambini in età zero-tre anni, indipendentemente dalle denominazioni debbono essere autorizzati al funzionamento.

L'autorizzazione e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza dei Comuni, singoli o associati, che istituiscono registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi per bambini in età 0-3 anni (art. 17).

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento a un servizio educativo per la prima infanzia, gestito da soggetti privati, se risponde pienamente ai requisiti strutturali e organizzativi indicati in precedenza nel capitolo delle "Norme Comuni per l'autorizzazione al funzionamento" e secondo la tipologia di servizio per la quale è richiesto l’atto autorizzatorio.

Sarà rilasciata un'autorizzazione condizionata nel caso che la tipologia di servizio per la quale venga richiesta l'autorizzazione abbia solo in parte i requisiti strutturali e organizzativi richiesti. Devono in ogni caso essere garantiti i requisiti concernenti la sicurezza sismica, sui luoghi di lavoro e igienicosanitaria.

Sarà comunque negata lautorizzazione al funzionamento nel caso in cui il gruppo tecnico collegiale di consulenza sulle procedure di autorizzazione, previsto all’articolo 12 comma 2 della L.R. 15/2013, verifichi un serio pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini. In questo caso sarà esplicitata la motivazione del diniego.

I servizi già funzionanti avranno tre anni di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dal presente regolamento in conformità alla norma transitoria di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15.


4.2 Autorizzazione, durata e rinnovo

L’autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti.


4.3 Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 2; 14, c. 2) e di accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 15, c. 1)

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5. Procedure per l'accreditamento (L.R. 15/2013 - art.15)

L'accreditamento viene concesso dal Comune in cui ha sede il servizio che si avvale del gruppo tecnico, per attività di consulenza (L.R. 15/2013 - art. 12, c. 2; art. 15) che, diversamente dall’autorizzazione al funzionamento (paragrafo 4.3), può essere composto solo dal dirigente del settore infanzia e dai due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, dato che l'accreditamento riguarda requisiti organizzativi (non strutturali) e in particolare le modalità e la qualità dell'offerta formativa (cfr. par. 2. Norme comuni per l'accreditamento).

L’accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta d

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6. Norme transitorie e finali

6.1 Norme Transitorie e Collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo (L.R. 15/2013 - art. 16, c. 2)

Le disposizioni del presente Regolamento concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi, si applicano, dalla data di entrata in vigore dello stesso, a tutti i servizi di nuova istituzione.

Le strutture socio-educative sia pubbliche che private già funzionanti, non in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 15/2013 e dal presente Regolamento e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, devono adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi entro il termine fissato all' art. 23 comma 1 della Legge regionale n. 15 del 2013.

I Comuni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 lettera e) della legge regionale n. 15 del 2013, sono incaricati della integrale applicazione delle disposizioni della L.R. 15/2013 e del presente Regolamento in relazione alla adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi sia in caso di istan

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