Sent. C. Giustizia UE 09/03/2023, n. C-239/22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 09/03/2023, n. C-239/22

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 12, paragrafi 1 e 2 - Cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente - Assenza di disposizioni di diritto interno che prevedano le modalità di applicazione del criterio legato alla prima occupazione - Articolo 135, paragrafo 1, lettera j) - Esenzioni - Cessione, dopo la trasformazione, di un fabbricato che è stato occupato per la prima volta anteriormente alla trasformazione - Dottrina amministrativa nazionale che assimila i fabbricati che hanno subito modifiche importanti a fabbricati nuovi.

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale prima disposizione per la cessione di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, diversi da quelli la cui cessione è effettuata anteriormente alla loro prima occupazione, si applica anche alla cessione di un fabbricato che era stato oggetto di una prima occupazione anteriormente alla sua trasformazione, anche se lo Stato membro di cui trattasi non ha definito, nel proprio diritto interno, le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alle trasformazioni di edifici, come la seconda di tali disposizioni lo autorizzava a fare.

Dalla redazione