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26/04/2023

Immobili in comproprietà, ordine di demolizione e acquisizione dell'area

Secondo il Consiglio di Stato, il Comune non può acquisire gratuitamente l'immobile abusivo e la relativa area di sedime in mancanza della notifica dell'ordine di demolizione a tutti i comproprietari.

Nel caso di specie il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale relativamente ad un capannone abusivo, con struttura in ferro e ancorato su base cementizia, per inottemperanza all’ordine di demolizione. Il ricorrente, comproprietario dell’immobile, contestava tale provvedimento, lamentando di non avere mai ricevuto l’ordine di demolizione.

Secondo il comma 3 dell'art. 31, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

In proposito C. Stato 22/03/2023, n. 2898 ha affermato che affinché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi di tale articolo, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo.
Risulta infatti evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell'immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest'ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell'area.
Tale impostazione risponde ai principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale in quanto non è possibile fondare l'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l’inosservanza.

Con la sanzione dell'acquisizione, inoltre, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile "una spoliazione solo pro quota".

In conclusione, il Consiglio ha affermato che l'acquisizione dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirla. Ciò posto, affinché sussista la “duplice condotta” è necessaria la conoscenza dell’ordine di demolizione - conoscenza che nel caso di specie non sussisteva o comunque non era provata - e con essa l’imputabilità della sua inosservanza.

Dalla redazione